I poteri ispettivi di cui all’art. 2476 c.c. sono diretti ad assicurare al socio che non partecipi all’amministrazione un adeguato controllo in relazione alla gestione della società, controllo che può essere esercitato sino a quando la stessa esista, senza che sia, dunque, ravvisabile alcun ostacolo nel fatto che quest’ultima sia in fase di scioglimento e di liquidazione. Pertanto, anche attesa l’applicabilità delle norme relative alla responsabilità dell’organo amministrativo ai liquidatori (art. 2489 c.c.), non pare potersi revocare in dubbio che il socio possa esercitare il suo potere ispettivo, onde verificare la gestione della società, anche durante la fase di liquidazione.
L’art. 2476, co. II, c.c. attribuisce un vero e proprio diritto potestativo del socio di accesso a tutti i documenti relativi all’amministrazione della società, limitato soltanto dal rispetto dei principi di correttezza (ex art. 1176 c.c.) e buona fede (ex art. 1375 c.c.). Quanto all’estensione della facoltà di accesso alla documentazione sociale, il potere di controllo della gestione sociale è attribuito al socio non amministratore dall’art. 2476 comma II c.c. mediante il riconoscimento del diritto potestativo ad avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e del diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione, ivi compresa la documentazione contrattuale, trattandosi di un potere di controllo non solo sull’andamento generale della gestione sociale ma anche su singoli affari.
Il diritto di accesso si estende, quindi, a tutta la documentazione contrattuale, anche eventualmente a quella contenuta nella corrispondenza che l’amministratore ha l’obbligo di conservare pure al solo fine di consentire ai soci la verifica della correttezza della sua gestione, ma non può spingersi a ricomprendere la pretesa della formazione di appositi documenti di rendiconto nell’ipotesi della mancata conservazione dei documenti relativi a singoli affari o della loro mancata e incompleta contabilizzazione. Il diritto del socio di avere accesso alla documentazione sociale ex art. 2476, co. 2, c.c. è un diritto esercitabile senza che lo stesso sia onerato di dimostrarne l’utilità rispetto alla soddisfazione di un suo specifico interesse ed è tutelabile in via d’urgenza con riferimento all’esigenza di attualità del controllo rispetto alle vicende sociali.