Una volta adempiuto l’obbligo, previsto dall’art. 2429, comma 3, c.c., di depositare copia del bilancio presso la sede sociale nei quindici giorni che precedono l’assemblea e sino all’approvazione, allo scopo di consentire ai soci la consultazione e l’espressione informata del voto, l’eventuale parziale, frammentario o tardivo accesso ai documenti sociali richiesti dal socio [di s.r.l.] ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. è inidoneo a incidere sulla validità della delibera di approvazione del bilancio. La violazione del diritto di consultazione legittima il socio soltanto all’esperimento del rimedio previsto dall’art. 2476, comma 2, c.c. o alla tutela risarcitoria.
Il vizio di assenza assoluta di informazione di cui all’art. 2479-ter c.c. è configurabile in caso di totale carenza informativa o di omessa convocazione all’assemblea di approvazione del bilancio. Il difetto di chiarezza ai sensi dell’art. 2423, comma 2, c.c. riguarda le carenze informative afferenti al contenuto intrinseco del documento contabile, e resta estraneo alla lacunosa ostensione della documentazione gestionale ulteriore e diversa dal bilancio.
Ai sensi dell’art. 2467 c.c., il rimborso del finanziamento del socio è postergato quando, al momento dell’erogazione, ricorra un eccessivo squilibrio dell’indebitamento rispetto al patrimonio netto o una situazione finanziaria nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, situazione che può verificarsi sia nella fase di avvio sia in corso di attività, sempre che al momento della richiesta di restituzione persista una condizione tale per cui il rimborso comprometterebbe il soddisfacimento degli altri creditori. In presenza di tali presupposti l’organo amministrativo è tenuto a rifiutare il rimborso, pena la propria responsabilità, ed è corretta l’iscrizione in bilancio del debito verso il socio tra quelli esigibili oltre l’esercizio successivo.
Ai fini della verifica dei presupposti della postergazione del credito del socio finanziatore in sede di redazione del bilancio possono impiegarsi gli indici di adeguatezza patrimoniale e di equilibrio finanziario elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ai sensi dell’art. 13, comma 3, CCII, con i correttivi giustificati dalla situazione della società, quali l’abbattimento percentuale delle rimanenze e l’inclusione del debito verso il socio tra le passività a breve termine; il valore inferiore alla soglia di allerta anche di uno solo degli indici giustifica l’appostazione del credito come postergato.
Nel giudizio di impugnazione della delibera di approvazione del bilancio, i vizi contabili rilevati dal consulente tecnico d’ufficio al di fuori del quesito e delle censure dedotte dall’attore sono inutilizzabili ai fini della decisione, perché porli a fondamento della pronuncia di invalidità integrerebbe il vizio di ultrapetizione. L’incompletezza delle allegazioni del socio impugnante è ingiustificata quando i dati erano da lui conoscibili con l’ordinaria diligenza o, comunque, quando dopo il deposito della relazione peritale egli non abbia chiesto la rimessione in termini per nuove allegazioni.
La contabilizzazione tra i costi di esercizio, anziché tra le rimanenze come negli esercizi precedenti, delle spese relative a un cantiere i cui lavori in appalto sono stati ultimati nel corso dell’esercizio riflette un mutamento della situazione di fatto da rappresentare, perché quelle spese hanno ormai un’utilità circoscritta all’esercizio di competenza; essa è quindi coerente con il principio di continuità dei criteri di valutazione e la sua mancata illustrazione nella nota integrativa è priva di rilievo ai fini del principio di chiarezza.