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Tribunale di Venezia, 12 Maggio 2026

Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. e irregolarità gestorie non accertabili in sede sommaria

Tribunale di Venezia, 12 Maggio 2026
Revoca cautelare degli amministratori di s.r.l. e irregolarità gestorie non accertabili in sede sommaria

Il fumus boni iuris della domanda cautelare di revoca degli amministratori di s.r.l. difetta quando l’accertamento delle gravi irregolarità denunciate richieda un’indagine istruttoria o approfondite indagini tecniche incompatibili con la sede cautelare [quali la verifica se l’invio ai clienti dei listini prezzi da parte dell’amministratore delegato all’area mercati, senza previa delibera consiliare, ecceda la delega alla luce del piano triennale approvato dal consiglio, o la valutazione della congruità del consuntivo dei lavori di ristrutturazione di un immobile sociale rispetto al preventivo e ai lavori deliberati dai soci].

La sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio amministratore, disposta nel giudizio di impugnazione tuttora pendente, non basta a integrare il fumus di una grave irregolarità gestoria del consiglio di amministrazione che l’ha adottata, ai fini della revoca cautelare degli amministratori, trattandosi di questione di rilevante complessità ancora sub iudice.

Il diniego opposto dagli amministratori alla richiesta del socio di consultare la documentazione sociale è inidoneo a fondare la revoca cautelare ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., perché difetta la strumentalità della domanda di revoca rispetto alla tutela di tale diritto, che il socio può far valere in via d’urgenza con ricorso ex art. 700 c.p.c.

Il diritto del socio di s.r.l. di consultare i documenti relativi all’amministrazione ai sensi dell’art. 2476, comma 2, c.c. incontra un limite nell’abusività ed emulatività della richiesta [avente ad oggetto una pletora di documenti privi di collegamento causale con le deliberazioni consiliari da assumere, la cui predisposizione avrebbe potuto intralciare la normale attività amministrativa, e formulata da un socio indiziato di svolgere, tramite altra società, attività in concorrenza con la società].

La revoca dell’amministratore di s.r.l. presuppone, ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c., gravi irregolarità nella gestione e, ove sia chiesta in via cautelare, il fumus boni iuris è integrato dall’accertamento sommario di tali irregolarità e del pregiudizio che può derivarne alla società, suscettibile di aggravamento ai fini del periculum in mora. Resta estranea a tale accertamento la verifica di una giusta causa di revoca, che rileva sul diverso piano del rapporto fiduciario tra amministratore e società.

L’assenza di elementi sufficienti a ritenere integrato il fumus boni iuris delle gravi irregolarità nella gestione esonera dal valutare il periculum in mora della domanda cautelare di revoca degli amministratori.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/05/2026
Carica: Giudice Monocratico
Giudice: Maddalena Bassi
Registro: RG 18352 / 2025
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Jacopo Lorenzon
Jacopo Lorenzon

Avvocato iscritto all'albo presso l'Ordine di Venezia. Mi occupo di diritto commerciale e societario, prevalentemente in ambito giudiziale. Ho maturato esperienza presso primari studi legali del Veneto.

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