La clausola statutaria [di s.p.a.] che subordina alla preventiva autorizzazione dell’assemblea ordinaria l’acquisto e la vendita di beni immobili non preclude agli amministratori lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta delle manifestazioni di interesse e la conduzione delle trattative, attività funzionali a consentire ai soci di esprimersi sulla soluzione preferibile nell’interesse della società. La riserva è rispettata quando l’autorizzazione assembleare interviene, anche a trattative avanzate, prima della conclusione del contratto; l’eventuale mancata autorizzazione a monte delle trattative potrebbe rilevare, al più, sul piano della responsabilità degli amministratori per avere assunto iniziative in materia loro preclusa, senza incidere sulla validità della delibera di autorizzazione.
Il diritto dei soci a un voto informato sulla delibera di autorizzazione alla vendita di un immobile sociale è soddisfatto quando l’organo amministrativo abbia messo a loro disposizione le offerte di acquisto ricevute, le relative condizioni economiche, le perizie di stima e le ragioni per le quali indica come preferibile una determinata proposta.
Il sindacato giudiziale sulla delibera assembleare è di legittimità e riguarda la conformità alla legge e allo statuto; la convenienza dell’operazione autorizzata attiene al merito delle scelte dei soci. La scelta di cedere un immobile sociale, assunta sulla base di adeguate informazioni, di stime sul valore del bene e di ponderate valutazioni, è insindacabile quando non risulti irrazionale, e la sua approvazione con il voto della maggioranza non integra un conflitto di interessi con la società.
La delibera assembleare che autorizza gli amministratori al compimento di un’operazione non esclude la loro responsabilità per eventuali atti di mala gestio pregiudizievoli per il patrimonio sociale compiuti nel corso delle trattative.
Gli amministratori e i soci di maggioranza non hanno alcun obbligo di astenersi dal compiere operazioni sociali in attesa della definizione di un giudizio sulla titolarità di un pacchetto azionario dal quale potrebbe derivare un avvicendamento nella maggioranza. La delibera che autorizza un’operazione non irragionevole e non dannosa per il patrimonio sociale, rispondente a un preciso interesse della società, non può ritenersi abusiva.
Ai sensi dell’art. 2378, comma 2, c.c. il socio deve essere legittimato a impugnare la delibera assembleare sia al momento della proposizione della domanda sia al momento della decisione; il socio che in corso di causa abbia ceduto le proprie azioni perde la legittimazione all’impugnazione, e va dichiarata la sopravvenuta carenza di legittimazione attiva.