In tema di s.r.l., il socio non amministratore è legittimato a ottenere informazioni circa l’andamento della gestione e a consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione, con facoltà di estrarne copia a proprie spese; tuttavia, la tutela cautelare ex art. 700 c.p.c. presuppone la prova di un perdurante ed ingiustificato diniego opposto dalla società all’esercizio di tale diritto.
Ove risulti che le richieste stragiudiziali del socio siano state riscontrate ed evase in tempi ragionevoli, ovvero che la società abbia manifestato e mantenuto la disponibilità a consentire l’accesso alla documentazione, deve escludersi la sussistenza del fumus boni iuris, non essendo provato un effettivo comportamento ostativo.
In mancanza di un indebito rifiuto all’accesso, difetta altresì il periculum in mora, non potendo il mero dissenso sulla completezza dell’ostensione o la successiva richiesta di ulteriori documenti fondare l’intervento cautelare.