La clausola statutaria che preveda a favore dei soci “il diritto di prelazione rispetto ai terzi” nell’ipotesi di alienazione a qualunque titolo delle azioni, non può trovare applicazione nel caso in cui i soggetti destinatari dell’offerta di cessione siano anch’essi soci. In tal senso depongono il tenore letterale della clausola ex art. 1362 c.c. e la necessità di derivarne una stretta interpretazione alla luce della natura della disposizione statutaria, derogatoria al regime di libera trasferibilità delle azioni.