Il recesso da una società cooperativa può essere esercitato solo nei casi stabiliti dall’art. 2437 c.c. e nelle altre ipotesi eventualmente previste dallo statuto; ne deriva che, in assenza di apposita previsione statutaria, non può integrare una giusta causa di recesso la mancata consegna, da parte della cooperativa, dell’immobile che il socio aveva prenotato in sede di adesione.