Ai fini dell’inibitoria prevista dall’art. 2599 c.c. è sufficiente la potenziale attitudine della condotta a danneggiare l’impresa concorrente, senza necessità di provare che l’illecito sia ancora in atto; il comando deve però essere determinato nel suo contenuto, perché possa fondare l’esecuzione anche indiretta, e quando i supporti informatici acquisiti nel procedimento di descrizione non siano più disponibili può essere circoscritto all’uso dei disegni tecnici individuati negli elenchi allegati alla confessione dell’ex dipendente infedele.
Gli opportuni provvedimenti per eliminare gli effetti della concorrenza sleale previsti dall’art. 2599 c.c. costituiscono una sanzione atipica, che può comprendere anche misure previste per la tutela della proprietà industriale, da adottarsi secondo un criterio di rigorosa proporzionalità analogo a quello dell’art. 124, sesto comma, c.p.i. L’ordine di distruzione dei manufatti presuppone la prova, a carico del danneggiato, che essi siano ancora nella disponibilità del destinatario, e non può estendersi a elaborati derivati non individuabili a priori, mentre la pubblicazione della sentenza ai sensi dell’art. 2600, secondo comma, c.c. prescinde dalla prova del danno.
Il danno da concorrenza sleale va provato secondo le regole ordinarie e non è dimostrato dal prospetto del fatturato realizzato dal concorrente con i clienti comuni, in mancanza della contabilità del danneggiato da cui ricavare la flessione del fatturato o della clientela; la liquidazione equitativa non può supplire all’inerzia probatoria del danneggiato, e il danno all’immagine non può essere affermato in re ipsa.