La limitazione del brevetto consente al titolare di restringere l’ambito della privativa per superare cause di nullità, ma non può essere invocata per scopi estranei alla sua funzione, come estendere retroattivamente la tutela al testo originario delle rivendicazioni, neppure nell’ambito della conversione del brevetto nullo in modello di utilità ai sensi dell’art. 76, comma 3, c.p.i. [nella specie, brevetto di un ingegnere su componenti di autovetture, fatto valere contro FCA e Stellantis].
Dichiarata la nullità del brevetto per invenzione ai sensi dell’art. 76, comma 1, lett. a), c.p.i. e respinta la domanda di conversione, restano assorbite le domande di contraffazione, inibitoria, ritiro e risarcimento, che presuppongono la validità del titolo anche solo come modello di utilità; nella liquidazione delle spese la maggiorazione per la difesa di più parti è facoltativa e può essere esclusa quando le parti siano assistite da un unico difensore con difese identiche.