La tutela autorale del format, estensibile ai format destinati alla diffusione online, richiede articolazioni sequenziali e tematiche costituite da un titolo, una struttura narrativa di base, un apparato scenico e personaggi fissi, e il carattere creativo sussiste quando il format presenti elementi del tutto originali che ne connotino in maniera determinante la struttura, ovvero una combinazione nuova e peculiare di elementi noti. Non ha tale carattere un gioco a quiz fondato su pronostici calcistici e su curiosità relative alla squadra, meccanismi largamente diffusi nel mercato di riferimento, che costituisce una delle infinite piccole varianti dei giochi preesistenti.
Integra contraffazione ai sensi dell’art. 20 c.p.i. l’uso del marchio altrui nella denominazione di un format depositato presso la SIAE e proposto in licenza al titolare del marchio, perché la denominazione, il deposito e l’offerta commerciale sono atti destinati allo sfruttamento economico del segno, anche se non seguiti dall’immissione del prodotto sul mercato, e la finalità di ottenere l’autorizzazione del titolare non esclude la violazione; ne discendono l’inibitoria e l’ordine di ritiro della registrazione presso la SIAE.
Il danno da contraffazione del marchio non è in re ipsa e deve essere allegato e provato, anche mediante presunzioni, perché il criterio del giusto prezzo del consenso previsto dall’art. 125, secondo comma, c.p.i. semplifica la prova del quantum ma non esonera dalla prova dell’an. Non spetta alcun risarcimento quando l’uso del segno sia rimasto confinato alla proposta di licenza rivolta al solo titolare, senza alcuna circolazione economica, perché la liquidazione di una royalty assumerebbe in tal caso funzione meramente punitiva.