Quando il ramo d’azienda assegnato al socio receduto a liquidazione della quota comprenda il marchio e l’insegna identificativi dell’esercizio, la volontà delle parti va intesa come riferita a tutti i segni che in quel momento identificavano il ramo d’azienda e i suoi prodotti, e quindi sia alla parola che ne costituisce il nucleo sia al marchio figurativo nel quale essa è inserita, anche se l’atto menziona soltanto la prima; depongono in tal senso l’inverosimiglianza che un segno usato per anni nella pubblicità, nelle confezioni e nelle insegne non sia stato assegnato ad alcuno e il rischio di confusione che il suo uso da parte di terzi avrebbe generato.
È in mala fede, ai sensi degli artt. 19, secondo comma, e 25, lett. b), c.p.i., la domanda di registrazione del marchio identico a quello assegnato all’altro socio, presentata dal socio che abbia partecipato all’atto di assegnazione e fosse quindi consapevole della legittima aspettativa di tutela vantata dall’assegnatario sul segno.