In appello, le domande o eccezioni espressamente rigettate dal giudice di primo grado devono essere riproposte con appello incidentale, non bastando la mera riproposizione ai sensi dell’art. 346 c.p.c., che è utilizzabile solo per le domande ed eccezioni non esaminate, neppure indirettamente, dal primo giudice (Cass., sez. un., n. 11799/2017) [nella specie, domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. riproposta dalle appellate senza appello incidentale].
Va confermato il rigetto delle domande di concorrenza sleale per denigrazione e di lesione della reputazione proposte dalla società di gestione di brevetti contro i contitolari dei brevetti che avevano promosso contro di essa iniziative giudiziarie e una campagna di comunicazione, mentre la liquidazione delle spese di primo grado può essere riformata quando ecceda i parametri applicabili; l’accoglimento parziale dell’appello sul punto giustifica la compensazione parziale delle spese del grado ed esclude la responsabilità aggravata dell’appellante [nella specie, Sisvel contro IRT e BR].