Non hanno natura denigratoria o diffamatoria i comunicati stampa e le dichiarazioni con cui il titolare dei brevetti riferisce i fatti emersi nei procedimenti penali e civili a carico del proprio consulente, che coinvolgono anche la società di gestione delle licenze, quando sussista un interesse pubblico all’informazione, le notizie siano esposte in forma civile e dubitativa, come fatti in via di accertamento, e la società non sia indicata con la sua denominazione, pur essendo la causa civile nei suoi confronti ancora soltanto preannunciata. Non sono imputabili al dichiarante gli articoli di stampa successivi, quando le informazioni ivi riportate possano essere state acquisite autonomamente dai giornalisti.
Ai fini della liquidazione delle spese a carico del soccombente, la domanda di accertamento dell’illecito e di condanna generica al risarcimento dei danni da determinarsi all’esito del giudizio sull’an è di valore indeterminabile, eventualmente di particolare importanza ai sensi dell’art. 5 d.m. n. 55/2014, e non rileva la quantificazione dei danni operata nel ricorso per sequestro conservativo in corso di causa o in comparsa conclusionale, quando le conclusioni di merito restino prive di quantificazione.
Le istanze di aumento dei compensi espressamente respinte dal giudice di primo grado non possono essere riproposte dalla parte vittoriosa ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ma richiedono l’appello incidentale, perché la mera riproposizione è utilizzabile solo per le domande ed eccezioni che il primo giudice non abbia esaminato, direttamente o indirettamente.