La controversia tra il socio fiduciario e gli ex soci fiducianti per il ritrasferimento ai sensi dell’art. 2932 c.c. delle quote intestate fiduciariamente non rientra nella clausola compromissoria statutaria che devolve ad arbitri le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, perché riguarda un rapporto negoziale estraneo al contratto sociale, mentre solo un’eventuale lite tra i soci sulla violazione della prelazione ricadrebbe nella competenza arbitrale.
Quando lo statuto preveda come conseguenza dell’inosservanza dei vincoli al trasferimento delle quote soltanto la mancata legittimazione dell’acquirente all’esercizio dei diritti sociali e l’inopponibilità alla società, tale inosservanza non incide sulla validità del trasferimento e la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. è utilmente emessa. La clausola che esclude dalla prelazione l’intestazione a società fiduciaria e la reintestazione agli effettivi proprietari si applica, in ragione della sua funzione di impedire l’ingresso incontrollato di estranei nella compagine sociale, anche alla retrocessione delle quote dal fiduciario non istituzionale al fiduciante già socio.
Il fiduciario intestatario delle quote non può pretendere dai fiducianti, ai sensi dell’art. 1720 c.c., il rimborso pro quota delle rinunce al credito per finanziamenti infruttiferi da lui effettuate come socio in sede di approvazione dei bilanci, e i finanziamenti erogati alla società nel corso del rapporto si presumono frutto della sua esclusiva scelta di socio, salvo che egli provi di aver ricevuto istruzioni in tal senso dai fiducianti, perché l’attività del fiduciario deve svolgersi entro i limiti del pactum fiduciae.