L’amministratore di diritto di s.r.l. chiamato a rispondere di illeciti amministrativi e fiscali derivanti dalla gestione dell’amministratore di fatto può agire nei suoi confronti con l’azione individuale di responsabilità prevista dall’art. 2476, settimo comma, c.c., di natura extracontrattuale, allegando e provando le condotte in violazione dei doveri connessi alla carica, i pregiudizi direttamente subiti nel proprio patrimonio e il nesso causale; sussiste l’interesse all’accertamento della qualità di amministratore di fatto quando essa sia contestata dalla controparte.
L’omessa vigilanza dell’amministratore di diritto sull’operato dell’amministratore di fatto, in quanto anteriore al verificarsi del danno, può integrare un concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell’art. 1227, primo comma, c.c., con diminuzione del risarcimento, ma non esclude il nesso causale né il diritto al risarcimento, perché il secondo comma della stessa norma riguarda soltanto i comportamenti del danneggiato successivi all’illecito; il concorso è comunque escluso per il danno derivante dall’emissione di assegni recanti la firma falsificata dell’amministratore di diritto.
Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento decorre da quando il danneggiato ha avuto o avrebbe potuto avere conoscenza dell’ingiustizia del danno, ossia del fatto che esso si è prodotto e va attribuito a taluno, indipendentemente dal titolo della responsabilità.