Integra grave irregolarità, idonea a fondare la revoca cautelare dell’amministratore di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, terzo comma, c.c., l’affitto dell’intera azienda delle società operative a una società di nuova costituzione controllata dalla capogruppo, stipulato senza informare il socio paritetico, senza accollo dei debiti pregressi e per un canone fisso irrisorio accompagnato da una quota variabile di fatto non esigibile. L’operazione modifica infatti l’oggetto sociale da operativo a finanziario, con possibile violazione della ripartizione delle competenze tra assemblea e organo amministrativo, e depaupera concretamente ciascuna società, che resta tenuta al pagamento dei debiti pregressi potendo contare soltanto su un canone insufficiente; né essa si giustifica in un’ottica infragruppo, in mancanza di vantaggi compensativi per le società operative.
L’amministratore che stipula il contratto di affitto d’azienda con sé stesso quale amministratore della società affittuaria, senza autorizzazione dell’assemblea, compie un’operazione in conflitto di interessi in violazione dell’art. 1395 c.c., che giustifica anch’essa la revoca cautelare.
La successiva messa in liquidazione delle società non esclude l’attualità della revoca cautelare, perché la causa di scioglimento per impossibilità di funzionamento dell’assemblea può non sussistere per tutte le società e, in mancanza di nomina del liquidatore, restano in carica gli amministratori. L’accertamento della causa di scioglimento avrebbe del resto imposto agli amministratori di non intraprendere nuove operazioni, mentre la trasformazione delle società in mere concedenti costituisce un’iniziativa di straordinaria amministrazione che contraddice le finalità conservative e liquidatorie della gestione.