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Tribunale di Firenze, 10 Giugno 2025, n. 1999/2025

Distrazione di risorse sociali e omessa riscossione dei crediti verso soci: prova e liquidazione del danno

Tribunale di Firenze, 10 Giugno 2025, n. 1999/2025
Distrazione di risorse sociali e omessa riscossione dei crediti verso soci: prova e liquidazione del danno

Nell’azione di responsabilità promossa dal curatore nei confronti dell’amministratore, il criterio differenziale del deficit fallimentare, pur oggi espressamente previsto dall’art. 2486 c.c., ha carattere residuale, e deve essere preferito un metodo di stima del danno puntuale e analitico, parametrato alle singole condotte di mala gestio accertate e ai pregiudizi da esse derivati.

In presenza di atti distrattivi dell’organo gestorio, la natura contrattuale della responsabilità dell’amministratore consente al curatore di limitarsi ad allegare l’inadempimento e a provare i prelievi dalle casse sociali, mentre grava sull’amministratore l’onere di dimostrare che le somme sono state impiegate nell’esercizio dell’attività d’impresa. Le attestazioni del curatore hanno valore di prova privilegiata ai sensi dell’art. 2700 c.c. quando riguardano fatti da lui compiuti o avvenuti in sua presenza, e possono pertanto fondare la decisione [le dichiarazioni rese dall’amministratore al curatore circa l’abitudine dei soci di prelevare somme dalle casse sociali per uso personale].

L’annotazione in bilancio di crediti verso soci per versamenti ancora dovuti costituisce un’annotazione contra se, idonea a far ritenere accertata l’esistenza del credito, sicché integra illecito dell’amministratore l’omessa riscossione di tali crediti in assenza di prova di qualsiasi tentativo di esazione. Il danno sussiste soltanto se è provata l’irrecuperabilità del credito, che può desumersi [dalle dichiarazioni rese dallo stesso amministratore al curatore].

Il danno da distrazione di somme di denaro costituisce debito di valuta, perché il controvalore monetario del pregiudizio coincide con la somma liquida fuoriuscita dal patrimonio sociale e non richiede alcuna operazione di liquidazione. Sull’importo sono dovuti i soli interessi legali ai sensi degli artt. 1224 e 1284 c.c., salva la prova del maggior danno, che presuppone l’allegazione delle modalità alternative di impiego delle somme e del rendimento che esse avrebbero prodotto con certezza o elevata probabilità.

Data Sentenza: 10/06/2025
Carica: Presidente
Giudice: Linda Pattonelli
Relatore: Laura Maione
Registro: RG 8310 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Giacomo Antonio Macrì
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