Ricerca Sentenze
Tribunale di Firenze, 22 Settembre 2025, n. 3000/2025

Diritto agli utili nella società di persone, approvazione del rendiconto e cessione della quota

Tribunale di Firenze, 22 Settembre 2025, n. 3000/2025
Diritto agli utili nella società di persone, approvazione del rendiconto e cessione della quota

Nelle società di persone il diritto del socio alla percezione degli utili non sorge per effetto della loro maturazione economica nel corso dell’esercizio, ma trova il proprio presupposto costitutivo nell’approvazione del rendiconto ai sensi dell’art. 2262 c.c., momento nel quale la mera aspettativa connessa alla qualità di socio si trasforma in un diritto di credito liquido ed esigibile verso la società. Ne consegue che, qualora la cessione della quota intervenga prima dell’approvazione del rendiconto, gli utili dell’esercizio in corso, ancorché maturati in tutto o in parte durante la permanenza del cedente nella compagine sociale, spettano al cessionario, salvo diversa pattuizione tra le parti.

Nelle società di persone non è configurabile la distribuzione di acconti sugli utili non ancora maturati, sicché i prelievi effettuati dai soci dalle casse sociali nel corso dell’esercizio non costituiscono anticipazioni sugli utili, ma finanziamenti che fanno sorgere a carico del socio l’obbligo di restituzione del tantundem. Il patto contrario previsto dall’art. 2262 c.c. può soltanto limitare, e non espandere, il diritto del socio alla percezione degli utili di periodo, e la compensazione tra il debito di restituzione dei prelievi e il credito agli utili presuppone, oltre all’approvazione del rendiconto, la liquidazione e ripartizione degli utili tra i soci.

Non rientra nell’ambito della clausola compromissoria contenuta nel contratto di cessione delle quote la domanda di ripetizione dell’indebito proposta dai soci cedenti nei confronti della società ceduta, terza rispetto al contratto, [per le somme versate in suo favore a titolo di rimborso dei prelievi in esecuzione di una delegazione di pagamento prevista dal contratto stesso]. La competenza si determina infatti in base alla domanda come prospettata dall’attore, e l’eccezione del convenuto fondata sul contratto di cessione, che non amplia l’oggetto del giudizio, comporta soltanto l’accertamento incidenter tantum di un fatto impeditivo del diritto azionato.

Nell’azione di ripetizione dell’indebito oggettivo ai sensi dell’art. 2033 c.c. grava sull’attore l’onere di provare il pagamento e l’inesistenza o il successivo venir meno della causa giustificativa, onere che va tuttavia circoscritto alla luce delle contrapposte allegazioni delle parti sui loro rapporti, perché non può esigersi la prova dell’inesistenza di qualsiasi causa astrattamente prospettabile.

Data Sentenza: 22/09/2025
Carica: Presidente
Giudice: Silvia Governatori
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 8586 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/10/2026
Massima a cura di: Giacomo Antonio Macrì
logo