Il divieto di concorrenza di fonte legale, sia esso conseguenza della cessione di azienda (art. 2557 c.c.) o dell’assunzione della qualità di socio di società in nome collettivo (art. 2301 c.c.), è un effetto naturale di tali negozi, volto a preservare la razionalità economica della cessione o la correttezza dei rapporti societari, e vieta un’attività altrimenti lecita; la disciplina della concorrenza sleale costituisce invece una forma speciale di responsabilità extracontrattuale, imperniata sulla correttezza professionale tra imprese, che nasce dalla legge e si rivolge a tutti i consociati. Tale diversità strutturale si riverbera sugli elementi costitutivi delle domande: la violazione degli artt. 2301 e 2557 c.c. è integrata dal compimento di atti di concorrenza in sé, anche se leciti per chi non sia vincolato dal patto, mentre la violazione dell’art. 2598 c.c. richiede che gli atti siano caratterizzati da profili di scorrettezza [nella specie, uso di informazioni aziendali riservate sulla clientela per lo sviamento a favore dell’agenzia assicurativa concorrente].
La cessione di quote è equiparabile alla cessione di azienda ai fini dell’art. 2557 c.c. soltanto quando produca sostanzialmente la sostituzione di un soggetto a un altro nella conduzione della struttura aziendale, come nella cessione dell’intera partecipazione o di quella largamente maggioritaria del socio dominante; va invece esclusa quando l’operazione realizzi una forma di recesso o di smobilizzo della partecipazione [nella specie, cessione della quota di uno dei tre soci amministratori di s.n.c. agli altri due], poiché il trasferimento concerne le sole quote e non, neppure indirettamente, il complesso aziendale. Il socio uscente risponde tuttavia ex art. 2301 c.c. degli atti di concorrenza compiuti manente societate, e il danno da sviamento va liquidato al netto del fisiologico tasso di disdette dei contratti assicurativi, senza riconoscimento di danni futuri privi di fondamento oggettivo.