Sulla stessa maglia da gioco possono coesistere il diritto del fornitore tecnico sul disegno non registrato e il marchio cromatico di fatto della società calcistica, che se ne serve pubblicamente nell’attività sportiva e la commercializza. Contraffa tale marchio, e integra concorrenza sleale confusoria e per appropriazione di pregi, la maglia che riproduca le due bande bianca e nera con la striscia centrale rosa adottate dalla squadra per quella stagione e lo scudetto appena vinto, anche se reca il marchio, dotato di autonoma notorietà, del calciatore che vi militava. La retroversione degli utili prevista dall’art. 125, terzo comma, c.p.i. spetta in ogni caso, in alternativa al lucro cessante, e dagli utili si detraggono i soli costi di produzione e non la royalty pagata al licenziante del marchio; il danno emergente comprende le spese sostenute per accertare l’illecito.
Non è tutelabile né come opera dell’ingegno né come disegno o modello il carattere tipografico della società che si distingua in misura minima da un font anteriore, valutato sulla parola effettivamente riprodotta sulla maglia contestata, e un premio attribuito da una società commerciale del settore non ne attesta il valore creativo. Sono inammissibili in appello, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., voci di danno non dedotte in primo grado, e non viola l’ordine di ritiro dal commercio il contraffattore che abbia sospeso le vendite dopo l’inibitoria, quando i prodotti restino in circolazione per rivendite di terzi acquirenti anteriori.
Il dolo che giustifica l’annullamento del contratto di licenza di marchio ai sensi dell’art. 1439 c.c. richiede la prova rigorosa, in quanto la fattispecie coincide con il delitto di truffa, degli artifici o raggiri, dell’animus decipiendi, della consapevolezza della falsa rappresentazione indotta nella vittima, della caduta in errore del deceptus e del nesso causale valutato anche alla luce dell’ordinaria diligenza della vittima. L’approvazione da parte del licenziante del modello di maglia predisposto dal licenziatario e allegato al contratto non integra alcuno di tali elementi, né vale come garanzia implicita che il prodotto non leda diritti di terzi.
L’assenza di lesione dei diritti di terzi da parte del modello inserito nella licenza su volontà anche del licenziatario non costituisce oggetto di un’obbligazione del licenziante e non rientra nel sinallagma, sicché l’inibitoria ottenuta dal terzo non integra un suo inadempimento né fonda la risoluzione ai sensi degli artt. 1453 e 1455 c.c.; la royalty versata in unica soluzione conferma che l’interesse a richiamare i segni del terzo era del licenziatario, titolare dei ricavi. Viola invece la buona fede nell’esecuzione il licenziante che rifiuti di autorizzare un modello alternativo non interferente, e il danno può essere liquidato equitativamente in una frazione modesta dei ricavi della maglia contraffatta, perché un prodotto privo dei colori della squadra avrebbe avuto un riscontro commerciale assai inferiore.