Il dolo che giustifica l’annullamento del contratto di licenza di marchio ai sensi dell’art. 1439 c.c. richiede la prova rigorosa, in quanto la fattispecie coincide con il delitto di truffa, degli artifici o raggiri, dell’animus decipiendi, della consapevolezza della falsa rappresentazione indotta nella vittima, della caduta in errore del deceptus e del nesso causale valutato anche alla luce dell’ordinaria diligenza della vittima; la circostanza che il licenziante abbia approvato il modello del prodotto allegato al contratto [nella specie, una maglia da calcio predisposta dal licenziatario del marchio di un calciatore, poi ritenuta in contraffazione del marchio cromatico di fatto di una società sportiva] non integra alcuno di tali elementi né vale come garanzia implicita che il prodotto non leda diritti di terzi.
L’assenza di lesione dei diritti di terzi da parte del modello di prodotto inserito nel contratto di licenza su volontà anche del licenziatario non costituisce oggetto di un’obbligazione del licenziante e non rientra nel sinallagma contrattuale, sicché l’inibitoria ottenuta dal terzo non integra un inadempimento colpevole del licenziante né può fondare la risoluzione della licenza ex artt. 1453 e 1455 c.c.; la struttura del contratto, con royalty versata in unica soluzione alla sottoscrizione, conferma che l’interesse a richiamare i segni del terzo era proprio del licenziatario, titolare dei ricavi delle vendite. Le ragioni della mancata autorizzazione a prodotti alternativi non allegate in primo grado sono inammissibili in appello ex art. 345 c.p.c.