Ricerca Sentenze
Corte d’appello di Torino, 23 Gennaio 2025, n. 60/2025

Sulla capacità distintiva e individualizzante delle forme dei prodotti oggetto di imitazione servile

Corte d’appello di Torino, 23 Gennaio 2025, n. 60/2025
Sulla capacità distintiva e individualizzante delle forme dei prodotti oggetto di imitazione servile

A fronte della presunzione di validità dei modelli registrati, grava su chi ne eccepisce la nullità l’onere di allegare e provare specifiche anteriorità che li privino della novità o del carattere individuale, e sono irrilevanti a tal fine i documenti privi di data e le produzioni non accompagnate da tempestive deduzioni sul loro contenuto.

Ai fini della concorrenza sleale per imitazione servile ai sensi dell’art. 2598, n. 1, c.c., la capacità distintiva e individualizzante delle forme di prodotti di arredo urbano può essere desunta dall’ampia e risalente presenza sul mercato dei prodotti stessi, documentata da cataloghi e fatture pluriennali, dalla loro riconoscibilità attestata da premi, partecipazione a esposizioni internazionali e installazioni in luoghi noti, dall’ampia libertà di forme esistente nel settore, dalla corrispondenza di alcuni prodotti a modelli registrati e dalle loro qualità estetiche ed ergonomiche. L’imitazione massiva e sistematica dell’intera gamma da parte del concorrente, con denominazioni evocative di quelle dell’imitato, conferma di per sé il carattere distintivo delle forme copiate e integra altresì concorrenza parassitaria, e le prescrizioni dei bandi di gara, oltre a non imporre quelle forme, non possono derogare alla disciplina della concorrenza e ai diritti di privativa.

In un mercato ristretto come quello delle forniture di arredo urbano per enti pubblici, la vendita da parte del concorrente di prodotti identici agli stessi operatori si presume sottratta al titolare. Nella liquidazione del danno secondo il criterio della retroversione degli utili, dagli incassi del contraffattore vanno detratti soltanto i costi documentati per l’acquisto dei prodotti imitati, e non anche costi fissi, incrementali o fiscali genericamente allegati e non provati, tanto più quando il contraffattore sia privo di rete distributiva, uffici tecnici e personale interno e si limiti a ordinare da terzi la riproduzione dei prodotti altrui; è inoltre risarcibile il danno all’immagine commerciale, liquidabile in una percentuale del mancato guadagno, conseguente alla diluizione della distintività dei prodotti imitati sia per la violazione dei modelli sia per la concorrenza sleale.

Data Sentenza: 23/01/2025
Carica: Presidente
Giudice: Gabriella Ratti
Relatore: Silvia Orlando
Registro: RG 873 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 22/09/2026
Massima a cura di: roberto.cesaro
logo