È inammissibile, per difetto di strumentalità rispetto al giudizio di merito, il ricorso ex art. 700 c.p.c. con cui il preteso socio di una società di fatto chieda la sospensione dell’amministratore, la nomina di un amministratore giudiziario e l’inibitoria degli atti di disposizione nei confronti della società di capitali che, secondo la sua stessa prospettazione, è soltanto socia della società di fatto: quest’ultima, ancorché irregolare e priva di personalità giuridica, è soggetto distinto dai singoli soci, sicché il provvedimento cautelare inciderebbe su un terzo estraneo al rapporto controverso e non potrebbe essere sostituito dalla decisione di merito.
Ai fini del provvedimento d’urgenza non è sufficiente allegare che la controparte possa esercitare un diritto contestato, ma occorre dare contezza del pregiudizio imminente e irreparabile che ne deriverebbe; il periculum in mora è escluso quando sia decorso un consistente lasso di tempo [nella specie, cinque anni] tra l’asserita estromissione del socio e l’iniziativa giudiziale, senza allegazione di specifiche condotte medio tempore idonee a rendere vana la pretesa. La prova dell’esistenza di una società di fatto – patto sociale, fondo comune, esercizio congiunto dell’attività, ripartizione di guadagni e perdite, vincolo di collaborazione, unicità della struttura gestionale – è estremamente rigorosa e richiede una lunga istruttoria, anche tecnico-contabile, incompatibile con la sommaria cognizione cautelare; ove il timore riguardi la garanzia dei propri crediti, il rimedio tipico è il sequestro conservativo, la cui disponibilità esclude la tutela atipica.