L’azione di contraffazione del marchio d’impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all’uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi, mentre prescinde dall’accertamento dell’effettiva confondibilità tra prodotti e delle concrete modalità di uso del segno, riservato al giudizio di concorrenza sleale; la tutela è configurabile solo tra prodotti identici o affini, cioè appartenenti allo stesso genere in relazione alla loro natura, alla clientela e ai bisogni che soddisfano, affinità che implica la comunanza di una qualità ontologica dei prodotti e non la mera appartenenza a un medesimo ambito culturale o di costume, e che non è vincolata all’inclusione nella stessa classe merceologica.
Integra contraffazione, e insieme concorrenza sleale per appropriazione di pregi ex art. 2598, n. 2, c.c., la prosecuzione dell’uso del marchio da parte dell’ex licenziatario dopo la risoluzione del contratto di licenza per clausola risolutiva espressa, tanto più quando il segno sia affiancato a metodologie e macchinari concorrenti [nella specie, marchi “Figurella” per centri di snellimento]; l’inserimento del marchio altrui nella propria denominazione sociale per un’attività identica o affine comporta automaticamente il rischio di confusione e legittima l’ordine di eliminare la parola dalla denominazione. Sussistendo il fumus, nel diritto industriale il periculum in mora è in re ipsa, stante la difficoltà di quantificare il danno per equivalente; l’inibitoria può essere assistita dalla penale ex art. 131 c.p.i., con decorrenza differita per i tempi tecnici di rimozione, e dalla pubblicazione del dispositivo su quotidiani nazionali a spese della resistente contumace.