La registrazione del marchio, non solo nel sistema normativo nazionale, ma anche secondo disciplina comunitaria, attribuisce alla privativa titolata la presunzione, seppure semplice, di validità, di modo che il Giudice non può rilevarne d’ufficio l’invalidità ovvero anche la decadenza, dovendo le questioni essere sollevate tempestivamente in giudizio dalla parte interessata. Consegue che certamente tutte le domande riconvenzionali, da valutarsi eventualmente anche in termini di mere eccezioni, inerenti all’affermata nullità, per difetto di novità o per registrazione in malafede, od inerenti all’eventuale uso decettivo, con conseguente eventuale decadenza, dei marchi attorei debbono considerarsi inammissibilmente tardive se non proposte con la comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.