L’amministratore di s.r.l. che fornisce al socio un’informazione non trasparente sui flussi di cassa della società, sui ricavi già maturati e su quelli attesi, inducendolo a confidare in un rientro dell’esposizione in pochi mesi e a erogare nuovi finanziamenti soci, risponde ai sensi degli artt. 2395 e 2476, comma 6, c.c. del danno corrispondente alle somme così versate, quando il socio [estraneo all’amministrazione] non disponga di elementi conoscitivi migliori e non abbia ancora motivo di dubitare dell’affidabilità dell’amministratore. L’amministratore deve infatti essere in grado di formulare previsioni di budget tendenzialmente accurate su un ragionevole arco temporale e risponde delle affermazioni smentite dai fatti in modo macroscopico e a distanza di pochi mesi.
Le false informazioni dell’amministratore rilevano ai sensi dell’art. 2395 c.c. quando determinano, sul piano causale, il socio o il terzo a compiere un atto per sé pregiudizievole, come investire denaro nella società o concederle un finanziamento; esse devono pertanto normalmente precedere l’atto dispositivo ed essere idonee a indurre effettivamente in errore, avuto riguardo alle conoscenze che il danneggiato ha o può procurarsi con l’ordinaria diligenza circa la situazione economica e finanziaria della società. La rappresentazione ottimistica delle prospettive di una società [in fase di avvio] che ne evidenzi l’aleatorietà non consente a una persona di ordinaria diligenza, tanto più se imprenditore del settore, di fondare un solido affidamento sul conseguimento dei risultati sperati.
Il nesso causale tra le informazioni non trasparenti fornite dall’amministratore e un successivo finanziamento soci viene meno quando, per la distanza temporale tra i due episodi e per il radicale mutamento delle prospettive della società [dopo che le previsioni di crescita e di rimborso si sono rivelate inconsistenti e l’amministratore ha omesso di redigere il bilancio e convocare l’assemblea], il socio disponga di elementi più che sufficienti per dubitare di qualunque informazione proveniente dall’amministratore.
L’inadempimento contrattuale della società di capitali non implica automaticamente la responsabilità risarcitoria dell’amministratore nei confronti del creditore ai sensi dell’art. 2395 c.c., che richiede un quid pluris consistente in un fatto doloso o colposo dell’amministratore che abbia cagionato la lesione del credito, come nel caso di informazioni false o inesatte che abbiano indotto il terzo a effettuare o proseguire forniture alla società, rassicurandolo sulla sua capacità di adempiere.
La consulenza tecnica contabile volta ad accertare la falsità della rappresentazione della situazione economica e finanziaria della società è inammissibile per mancanza di idonea materia di esame quando l’attore non abbia prodotto i bilanci né chiesto tempestivamente l’ordine di esibizione delle scritture contabili. La carenza documentale non può essere superata tramite l’art. 198 c.p.c., perché tale disposizione non deroga al sistema delle preclusioni e non consente la produzione tardiva, durante la consulenza contabile, di documenti concernenti fatti posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni; né vale a superarla l’istanza di esibizione formulata per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni, evidentemente tardiva.
L’azione individuale di responsabilità ex art. 2395 c.c. si distingue dall’azione sociale e da quella dei creditori sociali per l’incidenza diretta del danno sul patrimonio del socio o del terzo, e presuppone la lesione di un suo diritto soggettivo patrimoniale che non sia conseguenza del depauperamento del patrimonio sociale; il criterio del danno diretto attiene alle condizioni dell’azione (an debeatur) e non delimita le conseguenze risarcibili ai sensi dell’art. 1223 c.c. Sono pertanto esclusi dall’ambito dell’azione la mancata percezione degli utili e la diminuzione di valore della partecipazione, che dipendono dal danno arrecato alla società, mentre può agire ai sensi dell’art. 2395 c.c. il socio indotto ad acquistare partecipazioni da una falsa rappresentazione della situazione patrimoniale, economica e finanziaria, se dimostra che tale rappresentazione è stata determinante per l’acquisto.
L’azione ex art. 2395 c.c. (e art. 2476, comma 6, c.c. per la s.r.l.) ha natura extracontrattuale, perché si fonda sul generico dovere di neminem laedere e non presuppone un rapporto obbligatorio tra amministratore e danneggiato; l’attore deve pertanto provare la condotta dolosa o colposa dell’amministratore, il danno derivatone direttamente e il nesso causale, senza potersi avvalere del regime probatorio dell’art. 1218 c.c.
L’azione sociale di responsabilità esercitata dal singolo socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2476, comma 3, c.c. e l’azione per danno diretto prevista dal sesto comma della stessa norma hanno titolo, oggetto, natura e regime diversi: nella prima il socio agisce quale sostituto processuale della società, litisconsorte necessaria, e in caso di fallimento la legittimazione spetta al curatore; nella seconda il danneggiato agisce iure proprio, la società non è litisconsorte necessaria e il fallimento non priva il danneggiato della legittimazione. La precisazione dell’attore di avere inteso esercitare soltanto l’azione ex art. 2395 c.c. costituisce limite alla pronuncia del giudice ai sensi dell’art. 112 c.p.c.