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Tribunale di Milano, 1 Febbraio 2021, n. 711/2021

Esclusione del danno punitivo nell’azione di responsabilità contro l’amministratore per irregolare tenuta delle scritture contabili

Tribunale di Milano, 1 Febbraio 2021, n. 711/2021
Esclusione del danno punitivo nell’azione di responsabilità contro l’amministratore per irregolare tenuta delle scritture contabili

La responsabilità contrattuale dell’amministratore verso la società presuppone, oltre alla deduzione di condotte in violazione di specifici obblighi di legge o di statuto, la dimostrazione di un pregiudizio causalmente connesso all’illecito, da rimediare mediante risarcimento per equivalente; essa non è configurabile in termini meramente sanzionatori, come una sorta di danno punitivo sganciato dalla prova della natura e della consistenza del pregiudizio. La sola violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, di per sé inidonea a determinare un pregiudizio patrimoniale, non giustifica quindi la liquidazione di una somma a titolo di pena pecuniaria commisurata al passivo fallimentare.

La violazione dell’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale per prelievi di cassa o pagamenti a terzi privi di riscontro causale nella contabilità e nella documentazione sociale si presume dimostrata quando l’amministratore non provi la riferibilità delle spese all’attività sociale o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali fondati su comprovati titoli.

Costituisce scelta gestoria del tutto irragionevole, risolventesi nella distrazione di risorse sociali, il finanziamento concesso a una società in alcun modo partecipata o collegata e già priva di accesso al credito bancario, dal quale la società finanziatrice non poteva trarre alcun vantaggio; dell’operazione l’organo gestorio risponde per violazione del dovere di tutelare l’integrità del patrimonio sociale nell’interesse della società e dei creditori.

Costituisce indebita utilizzazione del denaro sociale nell’interesse privato di un socio l’acquisto di un bene di lusso [autovettura] estraneo alle esigenze dell’attività d’impresa, effettuato su richiesta e nell’interesse del socio che ne abbia goduto; il danno è pari alla differenza tra il costo sostenuto dalla società e il ricavato della vendita del bene.

Delle distrazioni rispondono in solido l’amministratore di diritto e il socio che abbia assunto il ruolo di amministratore di fatto [operando sui conti correnti sociali e assumendo le scelte gestorie nei rapporti con le banche]. L’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica, fungendo da prestanome del soggetto cui è demandata di fatto la gestione, e lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato di costui non esonerano l’amministratore di diritto dalla responsabilità per il danno derivato alla società e ai creditori.

Le rimesse eseguite dalla società a favore dei soci a titolo di restituzione di finanziamenti non possono essere qualificate come pagamenti ingiustificati quando il curatore non abbia allegato l’esistenza, al momento dell’erogazione e del rimborso, dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per la postergazione.

Il socio che abbia beneficiato delle distrazioni [godendo di beni acquistati con denaro sociale o di somme versate a società a lui riferibili] non risponde del danno in solido con gli amministratori in mancanza di allegazione di elementi di ingerenza nella gestione sociale.

Data Sentenza: 01/02/2021
Carica: Presidente
Giudice: Elena Riva Crugnola
Relatore: Daniela Marconi
Registro: RG 57943 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Shirin Niazi
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