La responsabilità contrattuale dell’amministratore verso la società presuppone, oltre alla deduzione di condotte in violazione di specifici obblighi di legge o di statuto, la dimostrazione di un pregiudizio causalmente connesso all’illecito, da rimediare mediante risarcimento per equivalente; essa non è configurabile in termini meramente sanzionatori, come una sorta di danno punitivo sganciato dalla prova della natura e della consistenza del pregiudizio. La sola violazione dell’obbligo di regolare tenuta delle scritture contabili, di per sé inidonea a determinare un pregiudizio patrimoniale, non giustifica quindi la liquidazione di una somma a titolo di pena pecuniaria commisurata al passivo fallimentare.
La violazione dell’obbligo di conservare l’integrità del patrimonio sociale per prelievi di cassa o pagamenti a terzi privi di riscontro causale nella contabilità e nella documentazione sociale si presume dimostrata quando l’amministratore non provi la riferibilità delle spese all’attività sociale o la destinazione dei pagamenti all’estinzione di debiti sociali fondati su comprovati titoli.
Costituisce scelta gestoria del tutto irragionevole, risolventesi nella distrazione di risorse sociali, il finanziamento concesso a una società in alcun modo partecipata o collegata e già priva di accesso al credito bancario, dal quale la società finanziatrice non poteva trarre alcun vantaggio; dell’operazione l’organo gestorio risponde per violazione del dovere di tutelare l’integrità del patrimonio sociale nell’interesse della società e dei creditori.
Costituisce indebita utilizzazione del denaro sociale nell’interesse privato di un socio l’acquisto di un bene di lusso [autovettura] estraneo alle esigenze dell’attività d’impresa, effettuato su richiesta e nell’interesse del socio che ne abbia goduto; il danno è pari alla differenza tra il costo sostenuto dalla società e il ricavato della vendita del bene.
Delle distrazioni rispondono in solido l’amministratore di diritto e il socio che abbia assunto il ruolo di amministratore di fatto [operando sui conti correnti sociali e assumendo le scelte gestorie nei rapporti con le banche]. L’essersi prestato ad assumere solo formalmente la carica, fungendo da prestanome del soggetto cui è demandata di fatto la gestione, e lo svolgimento del mandato nella completa ignoranza dell’operato di costui non esonerano l’amministratore di diritto dalla responsabilità per il danno derivato alla società e ai creditori.
Le rimesse eseguite dalla società a favore dei soci a titolo di restituzione di finanziamenti non possono essere qualificate come pagamenti ingiustificati quando il curatore non abbia allegato l’esistenza, al momento dell’erogazione e del rimborso, dei presupposti stabiliti dall’art. 2467 c.c. per la postergazione.
Il socio che abbia beneficiato delle distrazioni [godendo di beni acquistati con denaro sociale o di somme versate a società a lui riferibili] non risponde del danno in solido con gli amministratori in mancanza di allegazione di elementi di ingerenza nella gestione sociale.