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Tribunale di Torino, 19 Aprile 2017, n. 2101/2017

Differenza dei netti patrimoniali e danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale

Tribunale di Torino, 19 Aprile 2017, n. 2101/2017
Differenza dei netti patrimoniali e danno da prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale

Quando le scritture contabili sono incomplete e irregolarmente tenute, il danno arrecato dalla prosecuzione dell’attività sociale dopo la perdita del capitale può essere quantificato con il criterio della differenza tra i patrimoni netti negativi rettificati alla data in cui si è verificata la perdita del capitale sociale e alla data dell’ultimo esercizio, se dopo la perdita la società ha contratto ingenti debiti che non avrebbe contratto qualora fosse stata posta in liquidazione. Il danno riferibile ai sindaci è quello relativo al periodo in cui sono stati in carica, per il quale essi rispondono in solido con gli amministratori. [Fattispecie anteriore all’introduzione del terzo comma dell’art. 2486 c.c., disposta dall’art. 378, comma 2, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14]

La responsabilità solidale prevista dall’art. 2476, settimo comma, c.c. per i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi presuppone implicitamente che il socio ingeritosi nella gestione non sia anche amministratore della società, perché l’amministratore risponde dei danni cagionati dalla sua condotta già ai sensi dell’art. 2476, primo o sesto comma, c.c., in forza della titolarità del potere-dovere di amministrazione.

I sindaci di s.r.l. rispondono in solido con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, ai sensi dell’art. 2407 c.c. applicabile alla s.r.l. in forza dell’art. 2477, quinto comma, c.c. [nel testo ratione temporis vigente], quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità agli obblighi della loro carica; in caso di perdita del capitale sociale i sindaci dispongono di specifici poteri ai sensi degli artt. 2482 bis e 2485 c.c., quest’ultimo dei quali prevede la loro istanza al tribunale per l’accertamento della causa di scioglimento se gli amministratori non provvedono senza indugio agli adempimenti di loro competenza.

Viola gli obblighi di cui agli artt. 2476, 2478 bis, 2423 e seguenti, 2482 ter, 2484, 2485 e 2486 c.c. l’amministratore di s.r.l. che consente la prosecuzione dell’attività sociale nonostante la perdita del capitale e il verificarsi della causa di scioglimento e redige bilanci che non forniscono una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria della società.

Il curatore fallimentare è legittimato ai sensi dell’art. 146 l. fall. a esercitare nei confronti degli amministratori sia l’azione sociale di responsabilità per violazione dei doveri imposti dalla legge sia l’azione di responsabilità verso i creditori sociali per inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’integrità del patrimonio sociale, nonché l’azione di responsabilità nei confronti dei sindaci.

Data Sentenza: 19/04/2017
Carica: Presidente
Giudice: Francesco Rizzi
Relatore: Silvia Orlando
Registro: RG 9740 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 28/04/2022
Massima a cura di: Daniela Russo
Daniela Russo

Laurea in giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Parma e abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Milano. Tirocinio formativo presso la Sezione Specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano. Master in diritto societario presso la Scuola di Formazione IPSOA e partecipazione al Corso di perfezionamento in diritto societario presso l'Università degli Studi di Milano. Si occupa prevalentemente di diritto commerciale e societario.

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