L’assegnazione periodica ai soci, e all’amministratore-socio, di somme tratte dalle disponibilità di cassa della società [s.r.l.], in assenza di una deliberazione assembleare di distribuzione degli utili o di attribuzione del compenso all’amministratore, costituisce condotta distrattiva dell’amministratore, che cagiona un danno pari almeno all’intero importo delle somme assegnate. Il singolo socio è infatti privo di un diritto individuale alla percezione dell’utile di bilancio, che sorge solo se e nella misura in cui l’assemblea che approva il bilancio ne deliberi la distribuzione.
Ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. sono solidalmente responsabili con gli amministratori i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi, a prescindere dal fatto che ciò sia avvenuto in forza di un potere loro attribuito per legge o per statuto ovvero semplicemente di fatto e anche solo in via occasionale. L’intenzionalità va intesa come consapevolezza dell’antigiuridicità dell’atto dannoso con accettazione del rischio che ne derivino danni, sicché è sufficiente che il socio non amministratore abbia deciso o autorizzato, e quindi abbia concorso a compiere, l’atto nella consapevolezza della sua contrarietà a norme o a principi generali dell’ordinamento. A tal fine rilevano anche le manifestazioni di volontà dei soci espresse in forme non istituzionali e meramente ufficiose, purché idonee a evidenziarne l’ingerenza o l’influenza effettiva sugli amministratori.
Il socio che, oltre a ricevere parte delle somme sottratte alla società, abbia approvato i bilanci recanti crediti crescenti della società verso i soci senza alcuna formalizzazione della distribuzione di utili concorre con l’amministratore nella distrazione e ne risponde in solido ai sensi dell’art. 2476, comma 7, c.c. per l’intero importo distratto; per la legittimazione all’azione nei confronti dei soci valgono le regole ordinarie previste per le azioni di responsabilità contro l’organo amministrativo.
Ai fini della concessione del sequestro conservativo è richiesta la coesistenza del fumus boni iuris, inteso come probabile fondatezza della pretesa creditoria secondo un giudizio necessariamente sommario, e del periculum in mora, inteso come fondato timore di perdere la garanzia costituita dal patrimonio del debitore. Il sequestro richiesto ante causam è ammissibile se e in quanto sia finalizzato a garantire il credito oggetto della causa di merito da instaurare [azione di responsabilità ex art. 146 l. fall.] e per il quale sussista la verosimile fondatezza in relazione ai fatti di mala gestio allegati.
Il periculum in mora può fondarsi, anche non congiuntamente, su profili oggettivi, relativi alla consistenza del patrimonio del debitore in rapporto all’ammontare del credito, e su profili soggettivi, relativi al comportamento del debitore; esso sussiste sia quando emerga un pregresso o prevedibile depauperamento del debitore a causa di condotte distrattive, sia quando il patrimonio del debitore risulti oggettivamente inadeguato rispetto all’entità del credito [unico immobile del debitore promesso in vendita dopo il fallimento con preliminare trascritto e rogito imminente].
Il provvedimento che autorizza il sequestro conservativo su tutti i beni mobili e immobili del debitore e sui crediti da lui vantati, fino alla concorrenza dell’importo indicato dal ricorrente, è esente da ultrapetizione anche se il ricorso faceva riferimento al solo vincolo su un bene oggetto di imminente vendita e sul relativo corrispettivo, perché la finalità del sequestro conservativo è evitare il depauperamento e il rischio di insufficienza dell’intero patrimonio del debitore, a prescindere dall’esito della fase esecutiva. Il limite del sequestro è commisurato al credito verosimilmente fondato e l’importo indicato dal ricorrente vincola il giudice.
Nel procedimento cautelare con decreto emesso inaudita altera parte è perentorio, ai sensi dell’art. 669 sexies, comma 2, c.p.c., soltanto il termine per la notificazione del ricorso e del decreto, che il notificante rispetta con la tempestiva richiesta di notificazione all’ufficiale giudiziario. L’eventuale inefficacia del decreto non impedisce comunque al giudice, instaurato il contraddittorio, di pronunciare con ordinanza un nuovo provvedimento cautelare con efficacia ex nunc.
Il termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito ai sensi dell’art. 669 octies c.p.c. decorre dall’ordinanza che conferma il sequestro, e non dal decreto emesso inaudita altera parte, perché solo l’ordinanza di accoglimento deve fissarlo. L’eccezione di inefficacia del sequestro per inosservanza del termine di cui all’art. 675 c.p.c. attiene alla fase esecutiva ed è irrilevante nella fase di conferma, modifica o revoca del provvedimento.
In caso di fallimento di s.r.l., il curatore è legittimato a esercitare ai sensi dell’art. 146 l. fall. sia l’azione sociale di responsabilità sia quella spettante ai creditori sociali nei confronti dei cessati organi amministrativi e di controllo, sicché la responsabilità degli ex amministratori può essere accertata con riferimento ai presupposti dell’una e dell’altra azione.
Le scelte di gestione, connotate da rischio e rientranti nella libertà imprenditoriale, sono insindacabili; la responsabilità dell’amministratore può derivare dal modo in cui la scelta è stata compiuta, e quindi dall’omissione delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preliminari normalmente richieste per un atto di quel tipo, oltre che dalla colpevole mancata adozione dei provvedimenti che per legge o per statuto avrebbero dovuto essere assunti a tutela della società o dei terzi. Chi agisce in responsabilità deve allegare l’inadempimento e provare, anche per presunzioni, il danno e il nesso causale, mentre incombe sull’amministratore la prova dell’osservanza dei doveri imposti.