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Tribunale di Milano, 11 Gennaio 2013

Eccezione di inesigibilità del credito per postergazione ex 2467 c.c.

Tribunale di Milano, 11 Gennaio 2013
Eccezione di inesigibilità del credito per postergazione ex 2467 c.c.

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora si voglia eccepire l’inesigibilità di un credito per postergazione al pagamento degli altri creditori ex art. 2467 c.c., è onere dell’opponente rilevare nella prima difesa giudiziale la circostanza che il finanziamento è stato concesso dal socio nelle specifiche circostanze economico-finanziaria indicate dal comma 2 del medesimo articolo, essendo ininfluente in causa l’eventuale rilievo fatto al riguardo dal giudice istruttore.

 

Data Sentenza: 11/01/2013
Registro: RG 45275 / 2010
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Data: 17/01/2014
Massima a cura di: manuel.dellinz
manuel.dellinz

Dottorando di ricerca in "Istituzioni e Mercati, Diritti e Tutele" presso l'Università di Bologna, Dipartimento di Scienze Giuridiche, tematica di ricerca: "Diritto delle Società e dei Mercati Finanziari". Cultore della materia in diritto presso l'Università di Bologna in Diritto Commerciale, Diritto dei Mercati Finanziari e Diritto Fallimentare.

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