La fusione – nel vigore del novellato diritto societario – non determina l’estinzione della società incorporata, né crea un nuovo soggetto di diritto nell’ipotesi di fusione paritaria, ma si risolve in una vicenda meramente evolutivo-modificativa dello stesso soggetto giuridico, che conserva la propria identità, pur in nuovo assetto organizzativo (conf. Cass., sez. un., n. 2637/2006; e 10653/2010)
La fusione si configura non come una vicenda successoria, bensì come un evento modificativo incidente sull’organizzazione della compagine societaria, ma non sulla sua esistenza. La reale portata della fusione o incorporazione è quella di una modifica dell’atto costitutivo delle società partecipanti all’operazione, al fine di consentire la prosecuzione dei rapporti sociali nel nuovo assetto organizzativo deliberato dai soci.