Il valore di prova privilegiata del provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 della Banca d’Italia, che ha accertato l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle fideiussioni omnibus bancarie, si affievolisce con riguardo a condotte tenute in epoca sempre più distante da quella oggetto dell’accertamento; ne consegue che, nelle cause cc.dd. “stand alone”, ossia relative a fideiussioni omnibus successive al provvedimento della Banca d’Italia, l’attore è onerato dell’allegazione e prova della persistenza e attualità, all’epoca della fideiussione in questione, dell’intesa anticoncorrenziale accertata nel provvedimento amministrativo del 2005.