La revoca per giusta causa dell’amministratore non incide sulla qualità di socio e non comporta automaticamente l’esclusione dello stesso, rimanendo distinte, per disciplina legale e presupposti differenti, le questioni relative alla revoca da quelle concernenti l’esclusione del socio. Pertanto, la delibera di esclusione del socio e revoca dell’amministratore deve contenere espressi riferimenti alle condotte incidenti sull’aspetto gestorio e costituenti “giusta causa” di revoca nonché riferimenti alle condotte attinenti ai “gravi inadempimenti” imputabili al socio. Il concetto di “giusta causa” rilevante ai sensi dell’art. 2259 c.c. comprende tutti quei comportamenti dell’amministratore che compromettono l’esistenza stessa della società ed il suo funzionamento e quei comportamenti che costituiscono violazione degli obblighi di legge o dei doveri di correttezza e diligenza propri dell’amministratore e che non garantiscono una corretta amministrazione della società. Le “gravi inadempienze” che, ai sensi dell’art. 2286 c.c., giustificano l’esclusione del socio sono rappresentate da quei comportamenti che impediscono il raggiungimento dello scopo sociale, rendendone meno agevole il perseguimento dei fini. Vengono in rilievo non soltanto le specifiche e gravi violazioni della legge e del contratto sociale ma anche quelle condotte che incidono negativamente sul funzionamento della società impedendo il raggiungimento dello scopo sociale, secondo una prospettiva che consente di assimilare i presupposti di cui all’art. 2286 c.c. a quelli che, in materia contrattuale, possono dare luogo alla risoluzione per inadempimento. Sebbene sia indubitabile che i concetti di “giusta causa” e di “gravi inadempienze” sono correlati là dove la carica di amministratore è ricoperta dal socio, appare necessario mantenere distinti i presupposti, incidendo il primo sui profili gestori e guardando il secondo al perseguimento dello scopo sociale.
Nel giudizio di opposizione contro la deliberazione di esclusione del socio, incombe sulla società l’onere di provare i fatti posti a fondamento dell’atto impugnato. Infatti, è la società ad assumere le vesti di parte attrice (ancorché formalmente convenuta), in una prospettiva che consente di assimilare il giudizio a quei procedimenti a struttura impugnatoria (come il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo o l’impugnazione del licenziamento) nei quali l’onere della prova dei fatti costitutivi della domanda incombe sulla parte convenuta in senso formale. In tale contesto deve ritenersi che incomba sulla società l’onere di allegare e provare i fatti posti a fondamento della delibera sanzionatoria, spettando al giudice successivamente valutare l’effettiva sussistenza dei presupposti per l’esclusione del socio o per la revoca dell’amministratore, avuto riguardo alle regole legali o statutarie, nonchè valutare la gravità delle condotte e la congruità della sanzione.