La delibera di esclusione del socio di cooperativa deve contenere la contestazione specifica e immediata degli addebiti che la giustificano, anche quando lo statuto non tipizza le condotte rilevanti, perché in difetto la giustificazione dell’esclusione risulta apparente e il socio è privato della possibilità di apprestare un’idonea difesa. È generica e insufficiente la motivazione che riproduce tautologicamente la clausola statutaria [secondo cui il socio non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali], e il contenuto della delibera è insuscettibile di integrazione successiva mediante gli scritti difensivi della società.
L’ambito degli addebiti di natura gestoria, rilevanti per la revoca dell’amministratore, è distinto da quello dell’omesso concorso del socio al raggiungimento degli scopi mutualistici. In mancanza di allegazione di condotte concrete in contrasto con gli obiettivi sociali, si deve presumere che l’esclusione sia derivata automaticamente dalla revoca del socio dalla carica di amministratore, che di per sé è inidonea a giustificarla, perché l’esclusione presuppone la prova di un’attività concreta volta a perseguire interessi egoistici in contrasto con quelli mutualistici.
Ai fini della sospensione cautelare della delibera di esclusione del socio di cooperativa, il diritto del socio a fruire delle prerogative sociali prevale sull’interesse della società a proseguire l’attività in assenza di un soggetto percepito, sulla base di elementi di prova non univoci, come ostacolo al perseguimento degli scopi sociali.