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Tribunale di Venezia, 22 Maggio 2026

Omesso pagamento dei debiti erariali, mancata contestazione al passivo e sequestro conservativo contro gli amministratori

Tribunale di Venezia, 22 Maggio 2026
Omesso pagamento dei debiti erariali, mancata contestazione al passivo e sequestro conservativo contro gli amministratori

Nel giudizio cautelare strumentale all’azione di responsabilità contro gli amministratori per omesso pagamento dei debiti erariali, la mancata opposizione delle cartelle di pagamento notificate alla società e la mancata contestazione dei crediti erariali in sede di formazione dello stato passivo assumono una valenza probatoria particolarmente pregnante in ordine all’esistenza e all’ammontare del danno sociale [per sanzioni e interessi], benché lo stato passivo abbia efficacia endoconcorsuale. Di tale danno rispondono gli amministratori, tra i cui doveri vi è quello di pagare imposte, tributi e contributi previdenziali, obbligazione ex lege verso l’amministrazione finanziaria che è fonte per l’amministratore di responsabilità di natura civilistica.

Il principio di specialità tra sanzioni penali e amministrative sancito dall’art. 19 d.lgs. 74/2000 riguarda la fase della materiale applicazione della sanzione e lascia autonome le fasi anteriori dell’accertamento, della contestazione e dell’irrogazione, che l’amministrazione finanziaria deve compiere anche quando il medesimo fatto costituisce notizia di reato. Le sanzioni tributarie così irrogate e non opposte possono quindi fondare il fumus del danno [nel sequestro conservativo contro gli amministratori], anche se in sede penale, nella fase cautelare, siano emersi dubbi sulla fondatezza dell’ipotesi accusatoria relativa agli stessi fatti.

La gestione di fatto della società da parte di un terzo lascia ferma la responsabilità degli amministratori di diritto, che non possono delegare di fatto ad altri la gestione sociale, e denota anzi un loro comportamento colposamente omissivo per non avere impedito l’ingerenza di terzi negli affari sociali.

Il periculum in mora per il sequestro conservativo nei confronti dell’amministratore può desumersi, sotto il profilo soggettivo, dal disinteresse reiterato e costante per le vicende sociali [desunto dal sistematico mancato pagamento dei debiti erariali e dall’aver consentito la gestione di fatto da parte di un terzo], che lascia fondatamente presumere il compimento di atti dispositivi idonei a depauperarne il patrimonio, e, sotto il profilo oggettivo, dalla sproporzione tra il valore del suo patrimonio e l’entità del credito.

Il periculum in mora va escluso nei confronti dell’amministratore titolare di redditi e di un patrimonio immobiliare capiente rispetto al danno a lui imputabile, libero da pesi o gravami, quando non risultino pretese concrete e attuali di altri creditori in concorso né indici dell’intenzione di compiere atti dispositivi del patrimonio.

Data Sentenza: 22/05/2026
Carica: Presidente
Giudice: Lina Tosi
Relatore: Maddalena Bassi
Registro: RG 1423 / 2026
Allegato:
Stampa Massima
Data: 24/10/2026
Massima a cura di: Livia Lo Dico
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