La disposizione sancita dall’art. 1591 c.c. (danni per ritardata restituzione) costituisce espressione di un principio applicabile a tutti i tipi di contratto con i quali viene concessa l’utilizzazione del bene dietro corrispettivo, per l’ipotesi in cui il concessionario continui ad utilizzare il bene oltre la scadenza del termine finale del rapporto senza più averne titolo. In queste ipotesi, infatti, dal vantaggio che consegue il concessionario da tale utilizzazione deriva un danno per il concedente, che ha come misura certa il corrispettivo periodico che era stato stabilito nel contratto (nella fattispecie, il socio di cooperativa edilizia risultava moroso nel pagamento dei canoni di locazione e la cooperativa, dopo aver provveduto alla sua esclusione, ha chiesto ed ottenuto la pronuncia di rilascio dell’immobile e di risarcimento del danno).