La gravità dell’inadempimento che legittima l’esclusione del socio di cooperativa ai sensi dell’art. 2533, primo comma, n. 2, c.c. deve rivestire carattere oggettivo e non può basarsi soltanto sulle motivazioni o intenzioni soggettive espresse dal socio, sicché non è sufficiente la formale disobbedienza a una direttiva della cooperativa se la condotta contestata non presenta una rilevanza oggettiva [socio di cooperativa che gestisce in modo unitario una residenza turistico-alberghiera, nudo proprietario di un alloggio locato alla cooperativa, che vi installa una videocamera puntata sulla porta d’ingresso, la scollega dalla rete elettrica dopo la diffida ma non la rimuove].
Contrastano con la gravità oggettiva dell’inadempimento del socio di cooperativa che non rimuove, nonostante la diffida, un apparecchio installato nell’unità immobiliare di sua proprietà locata alla cooperativa la circostanza che il socio lo abbia reso non funzionante, la facoltà della cooperativa, che detiene le chiavi dell’alloggio, di rimuoverlo direttamente in forza del contratto di locazione, deliberata e non attuata, la mancata proposizione delle iniziative giudiziarie prospettate nella diffida, la risalente conoscenza dell’installazione da parte della cooperativa e il consenso da questa prestato all’uso stabile dell’alloggio da parte dell’impresa del socio.
La mera presenza di un oggetto non consentito in una singola unità di una residenza turistico-alberghiera a gestione unitaria non integra un inadempimento del socio di cooperativa tanto grave da giustificarne l’esclusione, perché è poco plausibile che essa possa condurre alla revoca o alla sospensione dell’autorizzazione alla gestione quando il gestore abbia immediatamente intimato la rimozione, e l’inadempimento si risolve nella limitata possibilità di utilizzazione di quella unità, che di per sé non giustifica, salvo il suo irragionevole protrarsi, l’immediato scioglimento del rapporto sociale.
L’annullamento della delibera di esclusione del socio di cooperativa comporta il ripristino ex tunc della posizione di socio.
Non è necessario né opportuno fissare la misura coercitiva indiretta prevista dall’art. 614-bis c.p.c. a presidio della reintegrazione del socio di cooperativa illegittimamente escluso quando la cooperativa non abbia dato evidente prova di malafede e abbia ottemperato al provvedimento cautelare di sospensione della delibera.
Nel giudizio di impugnazione della delibera di esclusione del socio di cooperativa spetta alla società la prova del fatto che legittima l’esclusione e della sua riconducibilità alle cause previste dalla legge o dall’atto costitutivo.