Non integra abuso di dipendenza economica la condotta del principale committente del fornitore quando l’implementazione delle scorte a magazzino, l’«ordine aperto», il listino prezzi e gli sconti risultano concordati tra le parti [come emerge dalla corrispondenza], e l’offerta di trattare direttamente con i fornitori del fornitore e di anticipare il costo delle materie prime costituisce un aiuto economico nell’ambito di un rapporto di collaborazione paritaria.
Il divieto di abuso di dipendenza economica dell’art. 9 l. n. 192/1998, pur dettato per la subfornitura, ha portata generale ed è applicabile ad altri rapporti tra imprenditori in cui ricorra la medesima ratio, quale corollario dei principi di buona fede e del divieto di abuso del diritto. Esso presuppone una situazione di dipendenza economica, ossia uno squilibrio eccessivo di diritti e obblighi subito da un contraente privo di reali alternative sul mercato, e l’abuso, ossia una condotta arbitraria e contraria a buona fede, intenzionalmente vessatoria e volta, al di fuori di un apprezzabile interesse dell’impresa dominante, soltanto ad appropriarsi del margine di profitto altrui.
L’appello è ammissibile ai sensi dell’art. 342 c.p.c. quando individua chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e affianca alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti le ragioni del primo giudice, senza che occorrano forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione.