Il curatore del fallimento può esercitare contro la banca, per l’abusiva concessione di credito che abbia consentito alla società di proseguire l’attività nonostante la perdita del capitale, soltanto l’azione extracontrattuale spettante ai creditori sociali pregiudicati, e non un’azione contrattuale quale successore della società finanziata, perché il ricorso abusivo al credito, pur compiuto tramite gli amministratori, è fatto riferibile alla stessa società, che non può dolersi di aver ottenuto il finanziamento richiesto [sulla base di un bilancio non veritiero] anche se la banca abbia omesso di valutarne il merito creditizio; il divieto di concedere credito a chi non è in grado di restituirlo tutela infatti non il finanziato, ma i terzi che entrano in rapporto con lui.
L’illecito dell’abusiva concessione di credito si consuma al momento della concessione [stipula di un finanziamento utilizzabile in più volte con ripristino della disponibilità], perché gli utilizzi successivi attengono alla fase esecutiva del medesimo rapporto e non esiste un obbligo legale o contrattuale della banca di recedere dal rapporto già instaurato; da quel momento decorre la prescrizione dell’azione risarcitoria.
Il più lungo termine di prescrizione previsto per il reato di ricorso abusivo al credito (art. 218 l. fall.) commesso dagli amministratori, applicabile ai sensi dell’art. 2947, comma 3, c.c. agli autori del reato, non si applica alla banca di cui sia stata dedotta in giudizio soltanto la colpa, perché non è configurabile un concorso colposo in un reato doloso [e il concorso doloso della banca non era stato tempestivamente allegato].
L’eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne allega il fatto costitutivo, ossia l’inerzia del titolare, senza che rilevi l’erronea individuazione del termine applicabile, questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte; sollevata l’eccezione senza limitazioni, il giudice la esamina quale che sia la qualificazione data alla domanda, senza incorrere in ultrapetizione.
Non è ammissibile in appello l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei convenuti [gli amministratori della società fallita] rispetto ai quali il giudice di primo grado, disponendo la separazione delle cause, non ha pronunciato alcuna statuizione.