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Corte d'appello di Venezia, 15 Febbraio 2024, n. 312/2024

Presunzione di direzione e coordinamento e responsabilità della controllante verso i creditori della controllata

Corte d'appello di Venezia, 15 Febbraio 2024, n. 312/2024
Presunzione di direzione e coordinamento e responsabilità della controllante verso i creditori della controllata

Il creditore della società controllata che agisce ai sensi dell’art. 2497 c.c. contro la controllante non deve allegare e provare il contenuto delle direttive impartite, perché oggetto della prova è la coerenza dell’atto dannoso con un disegno di eterodirezione o la mancanza di una sua giustificazione economicamente razionale nella prospettiva della sola controllata, e sono sufficienti indizi gravi, precisi e concordanti. Accertato il rapporto di controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c. [partecipazione del 99%, identità degli amministratori e dell’oggetto sociale], opera inoltre la presunzione di direzione e coordinamento dell’art. 2497 sexies c.c., che risponde al principio di vicinanza della prova, dato che il creditore è estraneo alla conduzione della società e non dispone della relativa documentazione.

Rispondono ai sensi degli artt. 2497 e 2043 c.c. verso il creditore della controllata la controllante e i suoi amministratori quando la lesione dell’integrità del patrimonio della controllata [progressiva erosione del capitale senza l’adozione dei provvedimenti degli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c., rimborso dei soci senza rispetto della postergazione, pagamento degli altri creditori] risulta coerente con la finalità di non soddisfare quel credito [contestato in giudizio negli stessi anni] ed è stata realizzata a vantaggio del gruppo senza essere compensata da un legittimo interesse di gruppo, perché il plusvalore che l’eterodirezione può produrre deve rispondere a una meritevolezza sul piano economico sociale.

L’art. 2497 c.c., che impone alla capogruppo il rispetto dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale delle controllate a tutela dei loro creditori, si pone in rapporto di specie a genere rispetto all’art. 2043 c.c., esperibile dal terzo pregiudicato nel suo diritto al soddisfacimento come tutela esterna del credito.

Superata l’udienza di trattazione prevista dall’art. 350 c.p.c., il giudice d’appello non può più dichiarare inammissibile l’impugnazione con l’ordinanza prevista dall’art. 348 ter c.p.c., e la relativa questione resta assorbita dalla sentenza che definisce il merito dell’appello.

Non costituisce domanda nuova in appello quella che accompagna la domanda originaria con una rinnovata esplicazione degli stessi elementi già posti a fondamento della pretesa risarcitoria in primo grado, senza mutarne i fatti costitutivi.

Data Sentenza: 15/02/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Caterina Passarelli
Registro: RG 1262 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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