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Tribunale di Firenze, 17 Dicembre 2024, n. 4209/2024

Esercizio abusivo della clausola simul stabunt simul cadent

Tribunale di Firenze, 17 Dicembre 2024, n. 4209/2024
Esercizio abusivo della clausola simul stabunt simul cadent

La previsione statutaria di una clausola simul stabunt, simul cadent, espressamente legittimata dall’art. 2386, co. 3, c.c., risponde all’esigenza di preservare l’originario equilibrio all’interno della composizione dell’organo gestorio collegiale in caso di defezioni premature, e non comporta, ove oggetto di applicazione conforme a buona fede e correttezza, alcun obbligo risarcitorio o indennitario a carico della società e a favore dell’amministratore automaticamente decaduto per effetto del suo operare: ciò in quanto, al momento dell’accettazione del mandato, lo stesso amministratore vi ha di fatto implicitamente prestato la propria adesione, accettando, così, in una con le clausole statutarie regolatrici delle condizioni di nomina e permanenza degli organi sociali, anche l’eventualità di una cessazione anticipata dall’ufficio in caso di ricorrenza dei presupposti per l’applicazione della clausola de qua.

La configurabilità della fattispecie dell’abuso della clausola simul stabunt, simul cadent presuppone l’impiego dell’istituto della decadenza automatica al verificarsi oggettivo della causa statutaria, allo scopo surrettizio e indiretto di provocare l’effetto del diverso istituto della revoca (ossia di un recesso dal rapporto di mandato unilateralmente imposto dalla società all’amministratore), consentendo peraltro alla società di eludere gli obblighi di motivazione, o di raggiungimento della maggioranza in seno all’organo assembleare, o di corresponsione del ristoro ex lege (art. 2383, co. 3, c.c.) del risarcimento (pari al lucro cessante costituito dal compenso non percepito per il tempo di prevedibile durata residua del mandato o alla diversa somma pattuita a titolo di penale contrattuale) in ipotesi di assenza di giusta causa. Tale abuso è verificabile soltanto al cospetto della mancata successiva riconferma dell’amministratore caducato e della prova della strumentalità dell’impiego della clausola rispetto al surrettizio ottenimento dell’effetto di una revoca con elusione del meccanismo assembleare o dell’obbligo di motivazione o di indennizzo/risarcimento.

Costituisce onere dell’amministratore revocato quello di dimostrare, anche per presunzioni, la ricorrenza dei presupposti per l’applicazione abusiva o in mala fede della clausola e in particolare: (i) l’esercizio strumentale della facoltà di dimissioni da parte di taluni componenti del consiglio di amministrazione con il solo scopo di provocare la decadenza immediata dell’organo in vista della programmata esclusione da parte dell’assemblea convocata per il rinnovo dell’organo del solo componente sgradito; (ii) la rinnovazione da parte dell’assemblea dei soci dell’incarico a tutti gli altri membri del consiglio con esclusione del solo componente non dimissionario; (iii) il collegamento oggettivo e soggettivo tra le dimissioni dei consiglieri che hanno perfezionato la fattispecie statutaria della decadenza dell’intero consiglio di amministrazione e la successiva immediata nomina da parte dell’assemblea del nuovo consiglio di amministrazione composto da tutti i membri precedenti escluso quello non più gradito, connotato dall’esclusivo intento di ottenere la sua estromissione senza indennizzo dall’organo. Un abuso dello strumento ricorrerebbe allorquando fosse stato perseguito e ottenuto, appunto, per effetto della provocazione delle condizioni della relativa applicazione, il risultato pratico della decadenza, ossia della caducazione del mandato, seguito dal mancato rinnovo dell’incarico, e dunque dall’ottenimento dell’effetto concreto della definitiva cessazione del rapporto tra amministratore e società.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Niccolò Calvani
Relatore: Linda Pattonelli
Registro: RG 6623 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 29/03/2025
Massima a cura di: Antonio Bramanti
Antonio Bramanti

Iscritto all’Albo degli Avvocati di Firenze. Ha conseguito un LLM in International Financial Law presso il King’s College London. Attualmente collabora con Deloitte Legal, dove svolge attività di assistenza e consulenza legale nell’ambito di operazioni di fusioni e acquisizioni, corporate finance, private equity, nonché su tematiche attinenti alla corporate governance e alla contrattualistica d’impresa.

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