Ai sensi dell’art. 2901 c.c., per integrare il requisito del pregiudizio alle ragioni dei creditori, richiesto dalla norma, è sufficiente anche la mera maggior difficoltà di esazione coattiva delle proprie ragioni a fronte di una trasformazione in valori più difficilmente liquidabili dei beni integranti la garanzia ex art. 2740 co. 1° c.c.