La conoscenza legale dell’evento interruttivo in capo alla parte interessata alla riassunzione deve intendersi in senso processualcivilistico con riferimento non alla data di iscrizione della sentenza di fallimento nel registro delle imprese, ma alla data nella quale il fallimento sia stato portato a conoscenza di tale parte ad opera della controparte a mezzo di dichiarazione in udienza ovvero di atto notificato, poiché l’onere di consultazione del Registro delle Imprese in capo ad ogni parte processuale onde verificare il sopraggiungere o meno di pronunce dichiarative del fallimento della controparte verrebbe a contrastare con il precetto costituzionale in tema di “giusto processo”.