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Tribunale di Bologna, 22 Ottobre 2013

Estinzione di società di persone

Tribunale di Bologna, 22 Ottobre 2013
Estinzione di società di persone

L’art. 2275 prevede che laddove sia accertata dai soci l’esistenza di una causa di scioglimento della società ex art. 2272 c.c. , si dia ingresso alla liquidazione con nomina di un liquidatore da parte degli stessi soci o in loro vece da parte del presidente del tribunale, senza che la fase della liquidazione possa essere ab origine elusa con irrituale dichiarazione di estinzione della società da parte del tribunale.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 22/10/2013
Registro: RG 3933 / 2013
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Data: 11/08/2014
Massima a cura di: lorenzo.benedetti
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