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Corte d'appello di Ancona, 12 Aprile 2024, n. 588/2024

Facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo e presupposti della loro iscrizione nell’attivo

Corte d'appello di Ancona, 12 Aprile 2024, n. 588/2024
Facoltà di capitalizzare i costi di sviluppo e presupposti della loro iscrizione nell’attivo

L’iscrizione nell’attivo dello stato patrimoniale dei costi di sviluppo aventi utilità pluriennale costituisce una facoltà degli amministratori, perché l’art. 2426, primo comma, n. 5, c.c. usa il predicato «possono essere iscritti»; tali costi possono quindi essere imputati per intero al conto economico dell’esercizio in cui sono sostenuti. La lettura è confermata dal punto 49 del principio contabile nazionale OIC 24, che discorre di «legittimità di capitalizzazione», e dal principio di competenza enunciato dall’art. 2423 bis c.c.

Le immobilizzazioni immateriali che si sostanziano in oneri pluriennali, come i costi di sviluppo, possono essere iscritte nell’attivo dello stato patrimoniale solo se è dimostrata la loro utilità futura, esiste una correlazione oggettiva con i relativi benefici futuri ed è stimabile con ragionevole certezza la loro recuperabilità secondo criteri di prudenza, oltre al consenso del collegio sindacale. La scelta di capitalizzarli, pur rispondendo a criteri di discrezionalità tecnica, resta subordinata alla verifica di tali presupposti e deve conformarsi al principio di prudenza.

Il requisito della recuperabilità dei costi di sviluppo presuppone che i ricavi attesi dal progetto siano almeno sufficienti a coprire i costi sostenuti per il suo studio, dedotti gli altri costi di sviluppo e i costi di produzione e di vendita necessari alla commercializzazione del prodotto, sicché i benefici economici futuri devono poter essere ragionevolmente maggiori dei costi sostenuti. La relativa valutazione deve fondarsi su dati concreti e documentati, anche tratti da specifiche indagini di settore; è insufficiente la mera aspettativa di guadagno esposta nella nota integrativa.

L’art. 108 t.u.i.r., secondo cui le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio, si applica soltanto quando i costi pluriennali siano stati iscritti nell’attivo patrimoniale e non impone, pertanto, la loro capitalizzazione ai fini civilistici.

La conformità del bilancio ai principi di chiarezza, verità e correttezza si verifica mediante l’esame comparato dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa; quest’ultima, ai sensi dell’art. 2427 c.c., svolge anche una funzione integrativa, e le valutazioni in essa contenute non sono suscettibili di essere integrate o modificate in sede giudiziale.

Nelle società di capitali il bilancio di esercizio, avendo la funzione di misurare gli utili e le perdite dell’impresa e di fornire ai soci e al mercato le informazioni richieste dall’art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore. Tali regole, pur tratte dai principi contabili e dotate di un contenuto di discrezionalità tecnica, sono norme giuridiche cogenti, la cui violazione comporta l’illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare che lo approva; le scelte dei redattori sono pertanto sempre sindacabili, salvo che rientrino nell’ambito delle scelte insindacabili di gestione.

I principi contabili nazionali, pur non essendo fonti di diritto, hanno funzione interpretativa e integrativa delle disposizioni codicistiche in materia di bilancio.

Data Sentenza: 12/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Annalisa Gianfelice
Relatore: Paola De Nisco
Registro: RG 1117 / 2021
Allegato:
Stampa Massima
Data: 23/10/2026
Massima a cura di: Mariavittoria Garofalo
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