La rinuncia dei soci a parte delle somme erogate alla società, per destinarla alla copertura delle perdite pregresse e di nuova formazione, presuppone che in origine le somme fossero state versate con l’intesa che dovessero essere restituite, e depone quindi per la loro natura di finanziamento. Le erogazioni effettuate originariamente a titolo di finanziamento possono essere convertite successivamente, in tutto o in parte, in apporti in conto capitale o a fondo perduto mediante rinuncia al credito, purché ciò avvenga per volontà dei soci eroganti, risultante in modo chiaro e inequivoco.
L’esecuzione di versamenti da parte dei soci dopo che l’assemblea, preso atto dell’azzeramento del capitale, abbia dato mandato all’amministratore di convocarla per la ricapitalizzazione costituisce un dato privo di univocità quanto alla volontà di eseguire versamenti in conto capitale, qualora l’assemblea prevista dall’art. 2482-ter c.c. non sia stata poi convocata. Depone invece per la natura di finanziamento l’erogazione delle somme da parte dei soci in parti uguali anziché in proporzione alle rispettive quote.
La rettifica della qualificazione delle erogazioni, da debito verso soci a versamenti in conto copertura perdite, operata nel bilancio dopo l’uscita del socio finanziatore dalla compagine sociale è inidonea a ricostruire la volontà delle parti al momento dei versamenti. I bilanci approvati e depositati che iscrivono le erogazioni tra i debiti verso soci fanno prova contro la società ai sensi dell’art. 2709 c.c., e la società non può invocare a proprio favore le risultanze del bilancio successivamente rettificato.
La postergazione del rimborso dei finanziamenti dei soci prevista dall’art. 2467, secondo comma, c.c. è rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di squilibrio previste dalla norma devono sussistere al momento del finanziamento e anche al momento della richiesta di rimborso e sino alla pronuncia, trattandosi di una condizione di inesigibilità del credito. La società che oppone la postergazione ha l’onere di allegare e provare la persistenza di tali situazioni, e a tal fine è insufficiente il generico riferimento alla situazione economica e patrimoniale o alla permanenza della crisi senza indicazione delle prove; i presupposti sopravvenuti possono essere provati anche con documenti formati dopo la scadenza dei termini di cui all’art. 183, sesto comma, c.p.c.
Il trasferimento della partecipazione sociale non include necessariamente il diritto del socio cedente alla restituzione del finanziamento effettuato in favore della società, che può rimanere in capo al cedente; nessun obbligo impone di menzionare l’esistenza del finanziamento nel contratto di cessione della quota.
Il finanziamento del socio alla società non richiede la forma scritta; alla mancata previsione di un termine per la restituzione può supplirsi con la procedura prevista dall’art. 1817 c.c.
La qualificazione delle erogazioni dei soci in favore della società come mutuo oppure come versamento in conto capitale dipende dalla volontà negoziale delle parti, la cui prova, di cui è onerato il socio che agisce per la restituzione, va tratta dal modo in cui il rapporto è stato attuato in concreto, dalle finalità pratiche perseguite e dagli interessi sottesi. Soltanto in mancanza di una chiara manifestazione di volontà la qualificazione può desumersi dalla terminologia adottata nel bilancio.
La costituzione in giudizio del terzo chiamato in causa senza l’autorizzazione del giudice non sana la nullità della chiamata, perché la sanatoria per raggiungimento dello scopo presuppone un atto che poteva o doveva essere compiuto, mentre la chiamata non autorizzata è proprio l’atto che non doveva essere compiuto. Difetta l’interesse della parte chiamante a impugnare la statuizione secondo cui la costituzione dei terzi non vale neppure come intervento volontario, della cui lesione possono dolersi soltanto i terzi.