Sono affette da nullità parziale, di natura derivata e posta a presidio dell’ordine pubblico economico, le fideiussioni stipulate a valle dell’intesa restrittiva della concorrenza accertata dal provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, limitatamente alle clausole che riproducono gli artt. 2, 6 e 8 dello schema ABI ritenuti in contrasto con l’art. 2, secondo comma, lett. a), della l. n. 287/1990, restando valide le altre clausole, secondo i principi di Cass., sez. un., n. 41994/2021. L’estensione della nullità all’intero contratto richiede che la parte interessata provi l’essenzialità delle clausole nulle, prova difficilmente configurabile quando il fideiussore, socio della debitrice principale, abbia un interesse economico al finanziamento e la banca abbia interesse a conservare la garanzia.
Il provvedimento dell’autorità costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale, e il giudice non deve accertare se le banche abbiano poi dato concreta attuazione all’intesa, ma soltanto se le clausole convenute, anche a distanza di anni, coincidano con quelle oggetto dell’intesa. La nullità parziale opera anche per la fideiussione a garanzia di un debito specifico, e non solo per quella omnibus, quando le sue clausole riproducano quelle dello schema; la produzione in giudizio della copia della garanzia priva della sottoscrizione dei fideiussori equivale all’assunzione della sua paternità, e il rigetto della domanda principale di nullità totale giustifica la compensazione parziale delle spese.