Il recesso del socio di s.r.l. ai sensi dell’art. 2473 c.c. non richiede la forma scritta ad substantiam né una comunicazione anteriore al giudizio, salvi i vincoli convenzionali, e può essere validamente esercitato con qualunque atto idoneo a rendere la società consapevole della volontà del socio di sciogliere il vincolo sociale, compreso l’atto di citazione; esso diviene efficace, senza necessità di accettazione da parte della società, decorsi centottanta giorni dalla comunicazione.
È inammissibile la domanda del socio receduto di condanna della s.r.l. al pagamento di una somma a titolo di rimborso della partecipazione, perché in caso di disaccordo il valore della quota è determinato, ai sensi dell’art. 2473 c.c. e del richiamo all’art. 1349 c.c., dalla relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale, che integra il contenuto del negozio di liquidazione ed è impugnabile solo per manifesta iniquità o erroneità, e non dal giudice.