Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005, che ha accertato il carattere anticoncorrenziale delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI, riguarda le sole fideiussioni omnibus, prestate a garanzia di un numero indeterminato di operazioni creditizie, e non si estende alla fideiussione specifica, rilasciata a garanzia di una determinata operazione, la quale non rientra tra i contratti a valle dell’intesa vietata dall’art. 2 l. 287/1990, sicché la mera riproduzione in essa di tali clausole non prova la violazione della normativa antitrust, non ne comporta la nullità parziale e lascia valida la deroga all’art. 1957 c.c. [fideiussione specifica a garanzia di un’anticipazione fondiaria ipotecaria, contenente clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini dell’art. 1957 c.c.].
L’erronea indicazione, nell’atto di fideiussione specifica, della data del contratto garantito non rende incerto l’oggetto della garanzia quando la data riportata corrisponde a quella della delibera con cui la banca ha concesso il finanziamento, risultante dalle premesse del contratto, e non risultano intercorsi tra le parti altri rapporti dello stesso tipo idonei a generare incertezza sul rapporto garantito.
Gli interessi moratori dovuti dal fideiussore, cristallizzati nella misura risultante al momento della cessazione del rapporto, vanno determinati secondo le pattuizioni dell’ultimo atto di proroga del finanziamento, accettato dal debitore principale e dai fideiussori, quando questo non prevede l’obbligo di applicare gli interessi moratori stabiliti nell’originario contratto.
La pendenza dell’esecuzione forzata sui beni ipotecati a garanzia del finanziamento non impedisce al creditore di munirsi di titolo esecutivo nei confronti del fideiussore.
Quando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal fideiussore viene sollevata la questione della nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust, la causa rientra nella competenza tabellare della sezione specializzata in materia di impresa, sicché il procedimento iscritto presso la medesima sezione quale sezione ordinaria va cancellato dal relativo ruolo e iscritto presso di essa quale tribunale delle imprese.
La titolarità del credito in capo al cessionario in blocco è provata dalla pubblicazione della cessione nella Gazzetta Ufficiale, unitamente alla dichiarazione del cedente e all’ammissione del cessionario al passivo del fallimento del debitore principale.
Il provvedimento della Banca d’Italia n. 55 del 2005 costituisce prova privilegiata dell’intesa anticoncorrenziale relativa allo schema ABI anche per le fideiussioni stipulate successivamente al periodo esaminato dall’autorità, purché sussista una coincidenza sostanziale tra lo schema e la garanzia rilasciata, essendo irrilevante l’attuazione della prescrizione con cui fu imposto all’ABI di espungere le clausole vietate.
Il limite di finanziabilità previsto dall’art. 38, comma 2, d.lgs. 385/1993 non costituisce elemento essenziale del contratto di credito fondiario né è posto a presidio della sua validità, perché è un elemento meramente specificativo o integrativo dell’oggetto fissato dall’autorità di vigilanza nell’ambito della vigilanza prudenziale in forza di una norma non imperativa, e il suo superamento non determina la nullità del contratto né della fideiussione che lo garantisce.
L’ISC/TAEG è un indicatore sintetico del costo complessivo del finanziamento con funzione meramente informativa e non un tasso di interesse o una condizione economica applicabile al contratto, sicché la sua mancata o erronea indicazione non determina la nullità della clausola sugli interessi né l’applicazione del tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 d.lgs. 385/1993.