Con riferimento alla situazione antecedente all’entrata in vigore dell’art. 7 d.lgs. n. 3 del 2017, nei giudizi promossi ai sensi dell’art. 33 della legge n. 287 del 1990, le conclusioni assunte dall’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato, nonché le decisioni del giudice amministrativo che eventualmente abbiano confermato o riformato quelle decisioni, costituiscono prova privilegiata in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso , anche se ciò non esclude la possibilità che le parti offrano prove a sostegno di tale accertamento o a esso contrarie. Si tratta infatti di documentazione che, raccogliendo gli esiti di un’esaustiva istruttoria avente carattere definitivo, assume valore intrinseco di fonte probatoria privilegiata dell’illecito antitrust.
Con il provvedimento n. 55 del 2005, la Banca d’Italia – all’epoca Autorità garante della concorrenza tra Istituti creditizi ai sensi degli artt. 14 e 20 della legge n. 287 del 1990, in vigore sino al trasferimento dei poteri all’AGCM per effetto della legge n. 262 del 2005 – aveva appurato che gli articoli 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall’ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l’articolo 2, comma 2, lettera a), della legge n. 287/90. [Nel caso di specie, gli attori demandavano l’accertamento della nullità di un contratto di fideiussione omnibus stipulato nel 2005 e contenente le clausole di sopravvivenza, reviviscenza e rinuncia ai termini ex art. 1957 c.c censurate da Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/2005 per violazione della normativa antitrust. Il Tribunale non ha accolto la domanda in quanto, rifacendosi alla pronuncia delle Sezioni unite della Cassazione n. 41994 del 30 dicembre 2021, ha ritenuto che dall’accertata violazione della normativa antitrust possa derivare solamente la nullità delle clausole citate e non dell’intero contratto. Nullità parziale che gli attori non avevano domandato].