Il fideiussore persona fisica che non abbia alcun collegamento funzionale con la società garantita, perché non ne è socio né amministratore, presta la garanzia in qualità di consumatore, dovendo i requisiti soggettivi per l’applicazione della disciplina consumeristica essere valutati con riferimento alle parti del contratto di fideiussione e non al contratto principale, sicché è inefficace la clausola di deroga al foro del consumatore contenuta nel modulo predisposto dal creditore quando non sia provata la trattativa individuale, che non può essere desunta dalla specifica approvazione per iscritto ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. [fideiussione prestata da quattro persone fisiche a garanzia di un leasing immobiliare concesso a una società, con credito per canoni insoluti ceduto a una società di cartolarizzazione e ingiunto davanti a un tribunale diverso da quello di residenza del garante].
La qualità di consumatore ha carattere oggettivo e non può essere esclusa da una generica dichiarazione del fideiussore, sottoscritta al momento della stipulazione nel modulo predisposto dalla controparte, con cui egli neghi di agire come consumatore e rinunci alle relative eccezioni, perché si tratta di una preventiva rinuncia alla tutela consumeristica da parte di chi non ha alcun oggettivo interesse imprenditoriale o collegamento con la società garantita.
Accolta l’eccezione di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, il decreto va dichiarato nullo e va dichiarata la competenza del tribunale del luogo di residenza del fideiussore consumatore.
La competenza della sezione specializzata in materia di impresa si estende alla controversia sulla nullità della fideiussione conforme allo schema contrattuale censurato per violazione della normativa antitrust soltanto se la nullità sia fatta valere in via di azione, e non quando sia sollevata in via di eccezione, perché in tal caso il giudice ne conosce solo in via incidentale.