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Tribunale di Torino, 6 Maggio 2024, n. 2696/2024

Fornitura internazionale di mascherine non conformi e risoluzione secondo la CISG

Tribunale di Torino, 6 Maggio 2024, n. 2696/2024
Fornitura internazionale di mascherine non conformi e risoluzione secondo la CISG

Nella vendita internazionale soggetta alla Convenzione di Vienna del 1980 è tempestiva, ai sensi dell’art. 39 CISG, la denuncia dei difetti di conformità effettuata sette giorni dopo la consegna, tenuto conto dell’esigenza dell’acquirente di ispezionare la merce, rispettare le procedure interne di controllo e valutare come rapportarsi con la controparte. La consegna di mascherine chirurgiche in luogo dei dispositivi di protezione individuale FFP2 pattuiti integra un inadempimento grave che giustifica la risoluzione del contratto e la restituzione integrale del prezzo, qualunque qualificazione si adotti, perché l’art. 35 CISG non distingue tra vizi, mancanza di qualità essenziali e consegna di aliud pro alio.

Chi abbia inviato offerte di vendita indicando quantità e prezzi, senza alcun riferimento alla propria fonte di approvvigionamento o a rapporti con terzi fornitori o produttori, assume gli obblighi del venditore, compreso quello di garantire le qualità della merce promessa, e non può sottrarvisi deducendo di avere operato come mero intermediario commerciale tramite una piattaforma di vendita.

Quando la conferma d’ordine e gli ordini di acquisto indichino il magazzino dell’acquirente come luogo di destinazione della merce e il venditore emetta le fatture accettando tali condizioni, è in quel luogo che deve eseguirsi la consegna, anche ai fini della giurisdizione ai sensi dell’art. 7, n. 1, lett. b), reg. UE n. 1215/2012 e della competenza ai sensi dell’art. 20 c.p.c. La clausola CIF contenuta nell’offerta individua soltanto il luogo in cui i rischi del trasporto passano all’acquirente e non è idonea a individuare anche quello della consegna, se non contiene indicazioni specifiche in tal senso.

La domanda di risoluzione di contratti pubblici di fornitura di valore superiore alla soglia di rilevanza comunitaria appartiene alla sezione specializzata in materia di impresa ai sensi dell’art. 3, comma 2, lett. f), d.lgs. n. 168/2003, anche quando i contratti si siano perfezionati in forma deformalizzata in ragione dell’emergenza sanitaria.

Data Sentenza: 06/05/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Silvia Vitrò
Relatore: Stefano Demontis
Registro: RG 518 / 2021
Allegato:
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Data: 01/10/2026
Massima a cura di: Prof. Paolo Flavio Mondini
Prof. Paolo Flavio Mondini

Fondatore e responsabile scientifico del progetto di Giurisprudenza delle Imprese, il prof. Paolo Flavio Mondini è Associato di Diritto commerciale e bancario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. Autore di monografie e articoli in materia di diritto societario e industriale, svolge attività di ricerca in Italia e all'estero. E' Managing Partner di Mondini Bonora Ginevra (https://mbg.legal/professionisti/paolo-flavio-mondini/) e avvocato in Milano specializzato in contenzioso e operazioni straordinarie.

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